Un episodio di lite coniugale, non sfociato in lesioni e/o violenze, non può incrinare l'affidabilità per l'uso dell'arma
Avv. Francesco Pandolfi - Marito e moglie litigano.

I Carabinieri intervengono dopo una telefonata e, recatisi presso l'abitazione dei coniugi, hanno la conferma del diverbio tra i due.

Vengono anche a sapere che tali scontri verbali si sono avuti già in passato.

Successivamente la Questura dispone nei confronti dell'uomo la revoca del porto di fucile ad uso caccia: la determinazione richiama proprio l'episodio della lite familiare.

In seguito, nel momento in cui la persona interessata presenta le proprie memorie difensive, spiega in dettaglio che la moglie è affetta da depressione conseguente al decesso del padre: secondo lo scritto difensivo presentato, unitamente a documenti, pare che la donna soffrisse già da prima di disturbi psichici.

Il contesto familiare

[Torna su]

In un contesto di questo tipo, il marito subisce minacce del tipo: "ti faccio togliere il porto d'armi", tanto che egli decide nel 2015 di allontanarsi dall'abitazione coniugale, trasferendosi presso la propria madre ed avendo cura di trasferire anche le armi detenute (trasferimento opportunamente denunciato alle Autorità competenti).

Pur essendosi in seguito normalizzata la situazione di tensione endofamiliare, l'amministrazione si convince però che manca la necessaria serenità, fatto che non escluderebbe il rischio di un abuso del titolo di polizia e delle armi.

Di qui, si arriva a ritenere che l'uomo non è più affidabile.

Il ricorso

[Torna su]

Proposto il ricorso, il giudice da ragione al ricorrente (Tar Lombardia, sentenza n. 1994 del 16.08.2018).

Vediamo perchè.

Da una parte, dice quel Tar, è vero che l'amministrazione gode di un vasto potere valutativo in questa materia, a tutela degli interessi primari della sicurezza e dell'ordine pubblico.

La discrezionalità, però, si può esercitare in coerenza con la situazione di fatto oggettivamente esistente, spiegando con una congrua motivazione le ragioni, concrete ed attuali, dalle quali possa nascere il rischio di abuso delle armi.

C'è pericolo di abuso delle armi?

[Torna su]

No.

Si tratta, in pratica, di un pericolo che va provato e che richiede adeguata valutazione non solo del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare una prognosi di inaffidabilità.

Nel caso concreto, l'amministrazione si focalizza sull'episodio della lite che abbiamo descritto all'inizio; per di più dimentica quanto dedotto dall'interessato nelle proprie memorie, dove invece ha spiegato che le tensioni nascevano dal documentato malessere psichico della donna.

Senza dire poi che non da il giusto peso alla personalità del ricorrente (precedenti, controlli, segnalazioni eccetera), idonea a fare deporre per un possibile uso improprio delle armi detenute.

Il ricorrente aveva documentato di detenere le armi in custodia presso la casa materna e tale dato, oltre ad evidenziare la cautela pratica nella gestione dell'arma, integrava ed integra un elemento di oggettiva garanzia quanto al corretto uso dell'arma stessa.

In pratica

[Torna su]

Il ricorso viene accolto.

Il Tribunale, tra le altre cose, ritiene necessario che l'amministrazione disponga la conservazione delle armi presso l'abitazione della madre del ricorrente, almeno fintanto che non sarà appurato il superamento delle crisi e delle problematiche di ordine psichico della donna.


Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com

Francesco Pandolfi
E-mail: francesco.pandolfi66@gmail.com - Tel: 328.6090590
Recapiti: Via Giacomo Matteotti 147, 4015 Priverno LT
Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
Altre informazioni su questo argomento? Richiedi una consulenza all'Avv. Pandolfi

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: