Il Tar Liguria rammenta che l'isola ecologica condominiale va posta preferibilmente in area privata, vicino agli utilizzatori e, solo ove ciò non sia possibile, in altra area idonea

di Lucia Izzo - L'isola ecologica condominiale va posizionata, di regola, in area privata o condominiale e nell'immediata vicinanza del complesso immobiliare. Soltanto ove ciò non sia possibile, il Comune potrà autorizzare l'occupazione di una zona pubblica idonea, ma previa istruttoria in cui si tenga conto delle esigenze dei vicini e venga motivata adeguatamente la deroga al principio generale di ubicazione delle aree ecologiche su area condominiale.


Lo ha chiarito il T.A.R. Liguria, prima sezione, nella sentenza n. 865/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di alcuni residenti in villette vicine a un Condominio.

Il caso

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Al Condominio suddetto, il Comune aveva concesso l'autorizzazione per realizzare un'isola ecologica su area pubblica proprio in in prossimità della loro abitazione. Da qui la richiesta volta all'annullamento degli atti dell'ente territoriale.


Nel dettaglio, i ricorrenti lamentano che il Condominio controinteressato, anziché localizzare l'area destinata ai propri contenitori dei rifiuti in area privata o condominiale e comunque nelle immediate vicinanze dei propri edifici, non solo avrebbe ottenuto (in assenza dei necessari presupposti) la deroga finalizzata all'occupazione del suolo pubblico, ma anche l'individuazione di tale spazio lontano dal loro complesso e adiacente invece a quello dei ricorrenti.

La localizzazione dell'isola ecologica era stata già oggetto di contenzioso dinanzi al T.A.R. e, dopo aver presentato una nuova SCIA, il Condominio aveva proposto l'occupazione di un'area, ma era stato il Comune a individuato un'altra collocazione ritenendola preferibile.

Isola ecologica condominiale: va motivata l'autorizzazione in area pubblica

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Analizzata nel dettaglio la vicenda, il T.A.R. ritiene di accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati. Secondo i giudici, infatti, il Comune non ha effettuato autonome indagini in merito alla ricorrenza dei presupposti necessari per la deroga al principio generale di ubicazione delle aree ecologiche su area condominiale.


Emerge, dunque, una totale assenza di istruttoria da parte dell'amministrazione in merito alla ricorrenza del presupposto per l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, ovvero l'indisponibilità di uno spazio condominiale.


Neppure il verbale del sopralluogo della polizia locale dà alcun conto dell'effettuazione di un accertamento condotto sugli spazi interni al condominio, limitandosi a prendere in considerazione le aree pubbliche esterne.


Il provvedimento censurato, inoltre, non reca alcuna idonea motivazione per la quale l'area individuata dal comune sarebbe "preferibile" rispetto a quella proposta in prima battuta dal Condominio, o alle altre aree pubbliche collocate nell'immediata prossimità del condominio istante.

Condominio: per l'isola ecologica va preferita l'area di proprietà condominiale

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Certo, è evidente che, ove ricorrano i presupposti per il rilascio della deroga, dovrà essere il Comune a valutare quale delle aree pubbliche poste nelle immediate vicinanze risulti più idonea, vagliando non solo le proposte a tal fine formulate dal soggetto che la richiede, ma anche altre ipotesi.


Tuttavia, rammenta il T.A.R., la collocazione delle aree ecologiche su area pubblica costituisce l'eccezione rispetto alla regola dell'ubicazione sui terreni di proprietà condominiale: pertanto, è evidente che l'area pubblica prescelta dovrà essere di regola posta nell'immediata vicinanza del condominio richiedente e, solo ove ciò non sia possibile, in altra area idonea. Le due ipotesi, quindi, non si equivalgono, essendo la seconda indiscutibilmente subordinata all'impercorribilità della prima.

Va motivata l'isola ecologica condominiale sotto la finestra dei vicini

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Nel caso di specie, in adiacenza al complesso immobiliare, era presente un'area pubblica molto ampia, destinata al parcheggio di oltre 16 veicoli, ma l'amministrazione l'aveva ritenuta inappropriata poiché si sarebbero sottratti posti auto pubblici, peraltro insufficienti, in una zona ad alta densità abitativa.


E di seguito è stata ritenuta più idonea un'altra area, peraltro anch'essa destinata a parcheggio pubblico, ove quindi esistevano le medesime criticità, ed inoltre collocata nell'immediata vicinanza di altri immobili.


Infine, l'illegittimità della determinazione assunta dal Comune emerge anche dall'aver scelto uno spiazzo sul quale si affaccia direttamente una delle villette bifamiliari dei ricorrenti, mentre la recinzione metallica realizzata dal Comune per collocarvi l'isola ecologica sia in perfetta aderenza al muro del giardino dell'appartamento di un altro dei proprietari.


La motivazione del provvedimento, pertanto, oltre che carente, è viziata da contraddittorietà ed erroneità manifeste.

T.A.R. Liguria, sent. n. 865/2018

Foto: 123rf.com
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