Gli avvocati della P.A. hanno diritto all'indennità di toga che non ha carattere stipendiale e che non comprende l'iscrizione all'elenco speciale. Vediamo cos'è e cosa comprende l'indennità di toga

di Valeria Zeppilli - Gli avvocati che lavorano per gli enti pubblici non economici hanno diritto a una particolare indennità, corrisposta in ragione delle loro funzioni: la cd. indennità di toga.

Indennità di toga: cos'è

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Essa trova la sua fonte normativa nell'articolo 14 del d.p.r. numero 43/1990, che la prevede al comma 17. Tale norma, nel dettaglio, sancisce che "agli appartenenti alla X qualifica funzionale, ramo legale, è attribuita a decorrere dal 1° luglio 1990 una indennità annua lorda di L. 1.000.000, 2.000.000 e 3.000.000 in ragione dei livelli di iscrizione agli albi professionali, rispettivamente, di procuratore legale, di avvocato e di avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Tali indennità non rivestono carattere stipendiale".

Indennità di toga: cosa vi rientra

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Negli anni sono sorte questioni su cosa concretamente possa essere fatto rientrare in tale indennità e cosa, invece, ne debba restare escluso, in particolare con riferimento ai costi per l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati.

Tali questioni sono state risolte dalla giurisprudenza.

L'iscrizione all'albo speciale non rientra nell'indennità di toga

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Con la recente sentenza numero 27239/2018 (qui sotto allegata), la sezione lavoro della Corte di cassazione ha ad esempio escluso che la quota annuale di iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati possa essere ricompresa nell'indennità di toga. Quest'ultima, infatti, ha "natura retributiva e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese".

I giudici hanno inoltre precisato che tale indennità "non attiene a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione forense".

La Cassazione in tal modo si è posta sulla scia di un orientamento ormai consolidato e suggellato anche dal Consiglio di Stato (parere 8 ottobre 2014, n. 1224).

Tra i precedenti della giurisprudenza di legittimità ricordiamo le sentenze numero 2285/2018, 2507/2017, 6878/2018, 6877/2015 e 7776/2015 (su cui leggi All'avvocato dipendente dalla P.A. i costi per l'iscrizione all'ordine deve pagarli l'Ente).

Corte di cassazione testo sentenza numero 27239/2018
Valeria Zeppilli

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