Le immissioni moleste possono essere causa di danni risarcibili di tipo biologico e anche non patrimoniale
Avv. Francesco Pandolfi - Quando diventa difficile vivere in casa, quando questa diventa invivibile a causa di immissioni provenienti da rumori o fumi di una canna fumaria magari a confine o vicina, se una famiglia vive nel disagio per questi motivi trovandosi le persone costrette a spostarsi, a trasferirsi o comunque ad avere altri problemi, ebbene in questi casi chi subisce è legittimato a chiedere il risarcimento del danno.

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Immissioni moleste: i danni risarcibili

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La Corte di Cassazione ha ribadito che il danno risarcibile è anche quello non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 codice civile.

Questo al di là della possibilità di chiedere il risarcimento per il danno biologico quando è ovviamente documentato e, dunque, opportunamente provato in giudizio.

Immissioni moleste: il pensiero della Cassazione

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Ad affermarlo anzi, a riaffermarlo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 23754 del primo ottobre 2018.

I principi ribaditi sono questi.

L'immissione molesta può arrecare un danno alla salute della persona: in questo caso le regole dicono che questa voce di danno deve essere debitamente provata in causa, con l'opportuno supporto documentale.

Nel caso in cui tale prova non sia raggiunta, il danno non potrà essere accordato e liquidato dal giudice.

L'immissione molesta può però anche turbare la quiete del vivere domestico e, in definitiva, modificare in peggio le abitudini della famiglia che si trova a subirla.

In questo caso merita risarcimento la voce di danno non patrimoniale, per il semplice fatto che le vittime delle immissioni oltre misura hanno avuto ripercussioni in peius nella loro vita familiare, nelle loro abitudini, tutti valori questi protetti da norme di rango comunitario e costituzionale.

Immissioni moleste: la prova del danno non patrimoniale

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Nel caso in cui la pretesa risarcitoria venga diretta sul fronte del danno non patrimoniale, la materia ammette la cosiddetta prova per presunzioni.

Il riconoscimento del danno non patrimoniale, conseguenza delle immissioni illecite prodotte dal comportamento del convenuto in causa, costituisce il risultato di un apprezzamento dei concreti e rilevanti disagi prodotti sulle vittime della molestia o turbativa che, in quanto tali, vedono gravemente compromesse le proprie abitudini di vita quotidiana.


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Vedi anche:
- Immissioni di rumore: tutela civile e penale
- Raccolta di articoli e sentenze in materia di immissione di rumori
Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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