Nota breve alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5385/2018, una breccia sul solido muro dell'inammissibilità dell'appello cumulativo

Avv. Giorgio Filippo Alfonso - Con la sentenza n. 5385 del 14.09.2018, la quinta sezione del Consiglio di Stato, ponendosi in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale pressoché unanime, ha ritenuto ammissibile l'appello c.d. cumulativo nell'ipotesi in cui il gravame sia rivolto a più sentenze, a condizione che ricorra il requisito soggettivo della identità delle parti, e quello oggettivo della comunanza delle questioni o della stretta connessione tra le cause.

La tesi dominante

Ad oggi, la giurisprudenza amministrativa milita per l'inammissibilità dell'appello cumulativo, anche nel caso in cui le sentenze impugnate abbiano lo stesso contenuto o siano pronunziate fra le stesse parti (ex multis Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5554; Id., Sez. IV, 18 novembre 2011, n. 6102; Id., sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3232).

La detta soluzione è suffragata dai seguenti argomenti:

a) sul piano storico dalla massima risalente al tardo diritto romano ed elaborata, nel diritto intermedio, da Bartolo da Sassoferrato, secondo cui ubi duplex fertur sententia, ibi duplex appellatio est necessaria;

b) da una lettura sistematica spetterebbe solo al giudice d'appello il potere discrezionale di riunire i ricorsi connessi avverso più sentenze di primo grado, e la proposizione di un appello unico avverso più sentenze sottrarrebbe al giudice il potere di direzione dei diversi giudizi, aprendo anche alla possibile creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili (art. 70 c.p.a., applicabile al giudizio di appello ex art. 38 c.p.a.);

c) sul piano positivo si staglia poi l'assenza di una espressa norma processuale in tal senso, poiché il solo caso contemplato - quale esclusivo - è quello dell'impugnazione unica contro le sentenze definitiva e non definitiva rese nello stesso processo (cfr. artt. 340 e 361 c.p.c., applicabili al processo amministrativo ex art. 39 c.p.a.).

L'ammissibilità dell'appello cumulativo secondo la V sezione del Consiglio di Stato

Come si diceva, con la recentissima sentenza sopra epigrafata, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha aperto all'ammissibilità dell'appello formulato avverso più sentenze nell'ipotesi che abbiano il requisito soggettivo della identità delle parti e quello oggettivo della comunanza delle questioni o della stretta connessione tra le cause aventi il medesimo contenuto e riguardanti le stesse parti.

A favore del detto revirement militano le seguenti motivazioni:

a) il principio di economia processuale, che implica la tendenziale concentrazione delle controversie dinanzi al medesimo giudice;

b) la possibilità per il giudice amministrativo di appello di separare le cause, in applicazione dell'art. 103, comma 2, c.p.c.;

c) la possibilità di cumulare domande connesse ex art. 32 c.p.a., operante anche in appello (ex art. 38 c.p.a.);

d) la facoltà del giudice di appello di pronunciare, ex art. 36 c.p.a., sentenza parziale quando decide alcune questioni, e quindi - si ritiene - di scindere officiosamente l'impugnazione cumulativa avanzata dalle parti, nel caso di ritenuta e concreta insussistenza dei presupposti per emettere un'unica sentenza.

La possibilità di un effettivo ripensamento dell'ammissibilità dell'appello cumulativo, e la delineazione dei suoi eventuali limiti, saranno affidate alla successiva giurisprudenza amministrativa, eventualmente anche attraverso l'intervento dell'Adunanza Plenaria. Allo stato non si può che prendere atto dell'insorgenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto.

Avv. Giorgio Filippo Alfonso

Studio legale in Sant'Agata di Militello (ME)

mail: avvocatoalfonso@libero.it

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