La Cassazione (sentenza n. 5426/2002) ha stabilito che l'aver concordato con il lavoratore uno stipendio più basso e inadeguato rispetto alle ore di lavoro svolte integra gli estremi del reato di estorsione
La Corte di Cassazione (sentenza n. 5426 del 2002) ha stabilito che l'aver concordato con il lavoratore uno stipendio più basso e inadeguato rispetto alle ore di lavoro svolte integra gli estremi del reato di estorsione.
In tal caso, secondo la Corte, l'eventuale consenso del lavoratore diventa irrilevante.
L'accordo contrattuale tra il datore di lavoro e il lavoratore, infatti, come chiariscono i giudici della Corte, non vale ad escludere il reato di estorsione.

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