Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: carattere etico ed educativo della satira che fa sorridere

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 9246/2006) ha stabilito che la satira che suscita il riso nelle persone ha un valore a carattere etico ed educativo. I Giudici di Piazza Cavour hanno infine definito la satira come "quella manifestazione del pensiero (talora di altissimo livello) che nei tempi si è addossata il compito di castigare ridendo mores ovvero, di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo cioè verso il bene".

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza n. 9246/2006

Il ricorso è fondato.

Il giudice del rinvio ha ritenuto, in presenza di una causa estintiva del reato per il quale vi era stata condanna in primo grado, che fosse evidente la prova della irrilevanza penale della condotta tenuta dalla S. e della insussistenza dell’omesso controllo addebitato al suo direttore, E.M., applicando quindi la formula liberatoria dell’art. 129 c. 2 c.p.p.

A tale conclusione è pervenuto, ritenendo che la giornalista avesse correttamente esercitato il diritto di cronaca e che le notazioni soggettive, mediate le quali aveva colorato il personaggio oggetto dei tre articoli, fossero esercizio di satira; nessuna di tali argomentazioni è correttamente sostenibile.

La satira, notoriamente, è quella manifestazioni del pensiero (talora di altissimo livello) che nei tempi si è addossata il compito di castigare ridendo mores; ovvero, di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo cioè verso il bene.

E dunque, simili indicazioni sono strettamente funzionali allo scopo, che, senza la loro evocazione, rimarrebbe irraggiungibile; ora, tutto si può dire, tranne che quelli che la Corte territoriale ha valutato essere commenti satirici (la forfora, lo sguardo del bottegaio) abbiano svolto, nella fattispecie, tale compito.

Se la giornalista intendeva informare la pubblica opinione sulle vicende che vedevano (oggettivamente) coinvolto il L., simili notazioni erano del tutto superflue; e, pur non avendo intrinsecamente valenza diffamatoria, nella loro sgradevolezza inutile assumevano tale carattere.

E simile conclusione pare adeguarsi al tono di tutti gli articoli, dai quali traspare un evidente (e oggettivamente inutile) malanimo verso l’attuale ricorrente.

A proposito del quale, poi, neppure può dirsi che il diritto di cronaca sia stato esercitato nel rispetto, indispensabile, della veridicità dei fatti riportati; la stessa sentenza impugnata deve dare atto (o inaccettabilmente trascura) della oggettiva falsità di circostanze accreditate come reali negli articoli: la vicenda della Mercedes, l’attribuzione della fondazione di una società, il complesso della intervista del R., le sorti processuali (generalmente evocate) dei clienti del L., ai quali (contrariamente al vero) sarebbero stati riservati trattamenti processuali privilegiati.

Il tutto sullo sfondo, più o meno palesemente evocato, di un’amicizia con l’allora notissimo magistrato, la quale aveva rivalutato la persona del parvenu, quale il L. sostanzialmente è indicato essere stimato dai suoi colleghi.

E non a caso, la giornalista lo definiva più un affarista che un legale; giudizio che senza un giustificato collegamento con le vicende del soggetto, esaminate negli articoli.

È sufficiente questo rapsodico esame dei medesimi, per concludere che la responsabilità penale era stata correttamente affermata in primo grado, dovendosi peraltro prendere atto della estinzione dei reati per l’ormai intervenuta prescrizione.

Per tale ragione deve essere annullata senza rinvio l’impugnata senza, ferme restando le statuizioni civili a suo tempo adottate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Roma, 24/2/2006.


Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2006.




Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi