La Cassazione ribadisce che nei procedimenti relativi a reati di competenze del giudice di pace non si può applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

di Marina Crisafi - Il giudice di pace non può applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 40171/2018 depositata il 7 settembre scorso (sotto allegata).

La vicenda

Nel caso di specie, il tribunale di Siracusa confermava la sentenza di condanna del Giudice di Pace per concorso nel reato di lesioni personali, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

L'uomo si rivolgeva alla Cassazione per chi edere l'annullamento della sentenza, lamentando tra l'altro, "violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 131 bis, c.p., non essendo condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale causa di non punibilità non è applicabile al procedimento per i reati di competenza del giudice di pace". Nello specifico, la tesi della difesa del ricorrente si rifà a tre ordini di ragioni.

Innanzitutto, la qualificazione da parte della Cassazione della particolare tenuità del fatto come una causa di non punibilità, "limiterebbe il margine operativo dell'art. 530, comma 3, c.p.p. escludendone l'applicabilità nei procedimenti penali innanzi al giudice di pace, in assenza di una disposizione normativa che stabilisca espressamente una siffatta deminuitio, come tale incostituzionale". In secondo luogo, "si verrebbe a creare una irragionevole disparità di trattamento tra questa causa di non punibilità e le altre, nonché a stabilire, sulla base di una mera interpretazione giurisprudenziale e non per dettato legislativo, che una norma penale non può essere applicata in un processo penale".

Infine, il ricorrente esclude che "l'art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000 e l'art. 131- bis c.p. possano porsi in un rapporto di specialità, atteso che i due istituti sono connotati da presupposti giuridici diversi l'uno dall'altro; infatti, da una parte v'è una causa di non procedibilità, istituto di natura prettamente procedurale, dall'altra, una causa di non punibilità, istituto di ordine sostanziale".

Giudice di pace, no tenuità del fatto

Per gli Ermellini, però, la tesi non regge.

Decisiva, ai fini del rigetto del ricorso, è il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, "la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis, c.p., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace". Questo perché, come precisato dalla Corte, "il rapporto tra l'art.131 bis c.p. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa" (cfr. Cass., Sez. U., 22.6.2017, n. 53683).

A tale approdo, ribadiscono i giudici del Palazzaccio, il Collegio è giunto, "non sostituendosi alla volontà del legislatore - bensì - attraverso l'esercizio del potere di interpretazione della legge affidato dalla Costituzione agli organi giurisdizionali, secondo la finalità tipica della Suprema Corte, di assicurare la nomofilachia, vale a dire l'uniforme interpretazione della legge".

Il testo della sentenza della Cassazione 40171/2018

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