Per il Tribunale di Roma non è neppure sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le cognizioni ordinarie di un non-professionista del settore

di Valeria Zeppilli - Il paziente che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica è gravato di specifici oneri probatori, che, se non sono rispettati, non permettono al giudice di ammettere la consulenza tecnica d'ufficio.

Su tali oneri si è soffermato, di recente, il Tribunale di Roma con la sentenza del 31 maggio 2018 qui sotto allegata.

Inadempimento qualificato

Per il giudice, innanzitutto, non è possibile azionare, nel campo della malasanità, delle pretese incontrollate, facendo riferimento a un generico inadempimento. Serve, piuttosto, allegare un inadempimento qualificato, che sia astrattamente tale da poter generare il danno lamentato.

L'attore è quindi tenuto ad allegare i profili di inadempimento in maniera seria, precisa e specifica ed è in relazione ad essi, e solo ad essi, che, poi, sorge l'onere del medico o della struttura di dimostrare l'assenza dell'inadempimento o la circostanza che lo stesso non è stato causa del danno.

CTU inammissibili

Di conseguenza, a detta del Tribunale di Roma, non è possibile ammettere in giudizio delle consulenze tecniche che assegnino al medico-legale e allo specialista il compito di rispondere a quesiti che sono omnicomprensivi, generali e volti ad accertare se il medico abbia effettivamente commesso degli errori (da ricercare).

Cognizioni ordinarie di un non-professionista

Il giudice capitolino ha oltretutto preso le distanze da un certo orientamento in base al quale l'onere gravante sul paziente di allegare dei concreti profili di colpa medica posti alla base della propria azione risarcitoria non si spingerebbe sino al punto di costringerlo a enucleare e indicare degli aspetti tecnici specifici di responsabilità contrattuale che solo un esperto del settore può conoscere ma renderebbe sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le cognizioni ordinarie di un non - professionista in un dato momento storico (così Cass. n. 9471/2004).

Per il Tribunale di Roma, infatti, "Si tratta di opinione non condivisibile, fondata più che su una base scientifica, su una suggestione (favor per il paziente), che, contraddetta dall'univoca e generale applicazione, in ogni dove del diritto, di altro e contrario principio, aprirebbe le porte, ove condivisa, a domande giudiziali esplorative, del che in questo momento storico e massime in materia di responsabilità medica non si sente la necessità".

Tribunale di Roma testo sentenza 31 maggio 2018
Valeria Zeppilli

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