Va annullato il provvedimento di decadenza che si basa su un'istruttoria incompleta, specie se i comportamenti su cui si fonda sono tenuti nei locali condominiali ma all'esterno dell'abitazione

di Valeria Zeppilli - Per il T.A.R. Lombardia, prima di dichiarare la decadenza dall'assegnazione di una casa popolare occorre eseguire un'istruttoria approfondita e non ci si può limitare a raccogliere le testimonianze confuse e poco dettagliate dei vicini di casa. Soprattutto, se i comportamenti "incriminati" si svolgono all'esterno delle mura domestiche, la casa resta e i vicini non possono farci nulla.

In tal modo, con la sentenza numero 1959/2018 qui sotto allegata, i giudici amministrativi hanno risolto una disputa condominiale che vedeva coinvolta una donna, accusata di aver lasciato nella zona delle cantine comuni degli avanzi di cibo, di avervi fatto accedere numerosi gatti randagi e di aver nutrito dei volatili sia nel cortile che nelle strade circostanti all'edificio condominiale.

La vicenda

In particolare, sulla base delle segnalazioni pervenutegli, il Direttore dell'Area Assegnazione Alloggi E.R.P. del Comune di Milano aveva pronunciato la decadenza dell'assegnataria dal beneficio della casa popolare, per aver "causato gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio". Ma la donna si era rivolta alla giustizia amministrativa, contestando che gli addebiti che le erano stati rivolti erano sforniti di prova.

In effetti la dichiarazione di decadenza si era fondata sull'utilizzo improprio delle cantine, oltre che sul danneggiamento delle grate dell'edificio condominiale, senza tuttavia avere alla base un'istruttoria completa ed esaustiva. La maggior parte delle informazioni erano state raccolte attraverso le testimonianze di soggetti che non sempre erano stati chiaramente identificati e, soprattutto, si riferivano a comportamenti della ricorrente o dei suoi familiari tenuti all'esterno dell'abitazione e irrilevanti ai fini della sussistenza o meno dell'idoneità a permanere negli alloggi popolari.

Peraltro dalle diffide non emergevano accertamenti oggettivi, inconfutabili e tali da permettere di ricondurre con certezza alla ricorrente o ai suoi familiari la somministrazione di cibo a una colonia felina installata nella cantina dopo aver danneggiato le grate.

La ricorrente, quindi, ha tutto il diritto di tornare nel suo appartamento.

T.A.R. Lombardia testo sentenza numero 1959/2018
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: