Per il Tribunale di Roma era compito dell'Agenzia di viaggio garantire che gli alloggi nelle strutture scelte non presentassero inconvenienti

di Lucia Izzo - Va riconosciuto il risarcimento del danno alla coppia costretta a cambiare la stanza d'albergo a seguito dell'insetto rinvenuto in una delle camere. Non si tratta, però, del danno da c.d. "vacanza rovinata", bensì di un ristoro patrimoniale equitativamente determinato dovuto ai limitati inconvenienti patiti dagli sposi in viaggio di nozze.

Lo ha deciso il Tribunale di Roma nella sentenza n. 16070/2018 (qui sotto allegata) accogliendo la domanda di una coppia che aveva chiesto all'agenzia di viaggio il risarcimento del danni per carenze organizzative loro occorse nel corso di un viaggio di nozze svoltosi in Cina e Tibet.


Nel caso di specie non vi è dubbio che il viaggio acquistato dai due rientrasse nella definizione di "pacchetto turistico" ai sensi della normativa ratione temporis applicabile (cfr. artt. 82 e s.s. del d.lgs. 206/2005) e che la coppia avesse usufruito dell'intero viaggio programmato dopo aver saldato il prezzo (circa 7mila euro).


La coppia contesta di aver subito tutta una serie di disservizi che, tuttavia, il giudicante ritiene non ascrivibili alla società, ad esempio la circostanza che i due non fossero stati accompagnati subito in albergo al loro arrivo in Cina, il non aver trovato in Tibet la guida incaricata dall'Agenzia (che era stata prontamente sostituita da un'altra), i dolori fisici dopo aver visitato una struttura sita a corca 3700 metri e così via.


Neppure sono provate in maniera specifica le lamentele circa i ritardi dei voli e i soldi che i due affermano di aver speso in taxi per raggiungere degli hotel che non si trovavano in posizione centrale.

Agenzia di viaggio risarcisce per disservizi camere d'albergo

Diversa, invece, la decisione del Tribunale quanto alla questione riguardante la qualità delle stanze degli alberghi.


Da un video allegato in giudizio, infatti, emergono alcuni problemi avuti dagli attori, ovvero un insetto trovato nella stanza con successivo cambio di camera, stanza con lavandino che non funzionava bene, vasca da bagno corrosa, fuoriuscita di acqua dal water.


Il Tribunale, sul punto, ritiene sussistente un inadempimento in tal senso da parte della società in quanto sarebbe stato compito dell'Agenzia garantire che tutti gli alloggi offerti dalle strutture da essa utilizzate non presentassero inconvenienti.


In relazione alla determinazione del danno patrimoniale, va osservato che il susseguirsi di dette problematiche, pur costituendo un disagio sofferto dagli attori durante il viaggio, non giustifica certamente il rimborso del prezzo dell'intero viaggio di cui le parti hanno usufruito interamente.

Per le modalità del fatto, considerato anche il cambio di stanza a seguito dell'insetto rinvenuto in una delle camere di albergo a essi assegnate, il giudice capitolino ritiene, in via equitativa, che il danno possa limitarsi ad un decimo del prezzo del viaggio per un importo pari a 712,00 euro.

Vacanza rovinata: il giudice verifica la serietà del pregiudizio

Il Tribunale, tuttavia, chiarisce che non si tratta di un risarcimento dei danni per vacanza rovinata in quanto tale tipologia di danno non patrimoniale, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei "casi previsti dalla legge" nei quali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile".

Tuttavia, "non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che - alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede - superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito (cfr. Cass., sent. n.7256/2012).

Inoltre, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.).

Nel caso di specie, non si ritiene che il solo disagio dovuto a limitati inconvenienti in alcune delle stanze assegnate agli attori sia stato tale da concretizzare una lesione superiore a quella normalmente tollerabile in virtù del dovere costituzionale di solidarietà sociale, tenuto altresì conto del complessivo godimento del viaggio e del tipo di camere garantite ("standard").


Tribunale di Roma, sent. n. 16070/2018

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