Un'area che, sebbene privata, è aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, può equipararsi alla strada di uso pubblico
di Giovanni De Lorenzo - Nella sentenza n. 17017/2018 (sotto allegata), la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa all'esperibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore in caso di un sinistro avvenuto all'interno di un'area di cantiere.

La vicenda

Un dipendente di una ditta che stava effettuando dei lavori all'interno di un cantiere, mentre era intento al compimento di operazioni materiali di apertura del cassone, veniva travolto dalla sabbia trasportata sul veicolo a causa dell'errata manovra del conducente. Tale evento ne causava la morte.

Gli eredi, pertanto, proponevano l'azione di risarcimento danni nei confronti della società proprietaria del camion, del conducente del mezzo stesso e della compagnia che assicurava per la R.C.A. il medesimo veicolo.

In primo grado si costituiva solo la compagnia di assicurazione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione e, in particolare, la non operatività della polizza poiché il sinistro si era verificato in un'area privata. Il Tribunale di Vibo Valentia rigettava la domanda risarcitoria nei confronti della compagnia, ma la accoglieva nei confronti degli altri convenuti.

Gli eredi, quindi, proponevano impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, che confermava il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti della compagnia così come statuito nel primo grado di giudizio. Gli stessi proponevano, dunque, ricorso per Cassazione.

Sinistro in cantiere, ammissibile azione diretta

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso quanto al secondo motivo, concernente l'esperibilità dell'azione diretta verso l'assicuratore, prevista dall'art.1441 del D.Lgs. n.209 del 7.9.2005 c.d. Codice delle Assicurazioni (già disposta dall'art.18 della Legge n.990/1969), anche per i sinistri verificatisi su aree equiparate alle strade ad uso pubblico.

Sul punto la Corte afferma che "la natura privata del cantiere, luogo dell'incidente, non è - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte catanzarese - di per sé incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell'esperibilità dell'azione diretta, già contemplata dalla L. n.990 del 1969". A tal proposito, infatti, nella costante giurisprudenza della Suprema Corte è stato ribadito il principio per cui "ai sensi della L. n.990 del 1969, artt. 1 e 18 (applicabili "ratione temporis"), l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a uno o più specifiche categorie e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni".

Tra l'altro viene specificato che il principio è stato affermato proprio in riferimento ad una fattispecie relativa ad un "cantiere" (da ultimo Cass. Civ., Sez. III, n.9441/2012; in senso conforme già Cass. Civ., Sez. III, n.20911/2005, e Cass. Civ., Sez. III, n.4603/2000).

Pertanto, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro impugnata e rinvia alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione, per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio in Cassazione.

Cassazione sentenza n. 17017/2018

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