Il concetto di cooperazione colposa individua l'ipotesi in cui più persone contribuiscono alla realizzazione di un evento non voluto che costituisce reato

Cooperazione colposa e concorso nel reato

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La cooperazione colposa è disciplinata dall'art. 113 c.p., che al primo comma stabilisce che "Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso".

Si tratta di un istituto affine alla figura del concorso nel reato, dal quale si distingue tuttavia per l'assenza di dolo in ognuno dei soggetti a cui è riconducibile la condotta.

L'elemento psicologico nella cooperazione

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Il principale tratto caratterizzante della cooperazione colposa è rappresentato dalla consapevolezza, da parte di ogni soggetto agente, di partecipare alla condotta altrui, pur non essendoci un accordo finalizzato alla concretizzazione dell'evento.

Perché si configuri la cooperazione, non è necessario che i soggetti coinvolti siano consapevoli anche della natura colposa della condotta, essendo sufficiente che ognuno sappia di contribuire, con la propria autonoma condotta, all'altrui azione od omissione.

Ed è proprio questo aspetto a distinguere l'istituto in oggetto dal concorso di cause colpose, in cui l'evento è provocato da condotte indipendenti, senza che vi sia la consapevolezza degli agenti di contribuire alla condotta altrui.

Nella cooperazione colposa, in ogni caso, l'evento dev'essere quantomeno prevedibile e il contributo causale di ognuno dei soggetti agenti deve risultare giuridicamente apprezzabile.

Unicità del reato commesso

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La disciplina prevista dall'art. 113 c.p. si sostanzia, analogamente a quanto avviene per il concorso nel reato di cui all'art. 110, nella soggezione di ciascuno dei soggetti agenti alle pene stabilite per il reato commesso.

Va notato che la figura in esame dà origine ad un unico reato. Diverso sarebbe il caso in cui uno dei soggetti agisse con dolo e un altro con colpa: in questo caso di configurerebbero due distinti reati, di cui gli agenti risponderebbero a diverso titolo, a seconda dell'intenzione.

A titolo di esempio, configurano cooperazione colposa (e quindi un unico reato) le condotte del pilota negligente e del co-pilota che non pone i necessari correttivi alle manovre, quando vengano causate lesioni a terzi.

Al contrario, se un soggetto conduce un'auto a velocità folle perché il secondo lo ha invitato a farlo, ma il primo ignora che quest'ultimo aveva lo scopo di investire un pedone, l'uno risponderà a titolo di colpa e l'altro a titolo di dolo, per due reati differenti.

Diverso è pure il caso di un qualsiasi sinistro stradale che dia origini a lesioni: sebbene i conducenti dei veicoli rispondano ognuno a titolo di colpa, manca il requisito della cooperazione, e pertanto si verificano due (o più) distinti reati.

Le circostanze aggravanti e attenuanti

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Il secondo comma dell'art. 113 si riporta agli articoli immediatamente precedenti, per qualificare come circostanze aggravanti i comportamenti di chi determina un altro soggetto a cooperare nel delitto. Nello specifico, la pena è aumentata se il soggetto indotto a cooperare è: non imputabile, non punibile, soggetto alla propria autorità o alla propria responsabilità genitoriale, minore di 18 anni o se si tratti di soggetto con infermità psichica (v. artt. 111 e 112, nn. 3 e 4, c.p.).

Di tenore opposto la disposizione contenuta nel successivo art. 114, che prevede la facoltà, in capo al giudice, di diminuire la pena, se questi ritenga che qualcuno dei soggetti cooperanti abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato o se sia stato determinato da altri a cooperare nel reato.

Tale circostanza attenuante è prevista sia con riferimento alla cooperazione colposa di cui all'art. 113, che in relazione al concorso nel reato propriamente detto, di cui all'art. 110. In ogni caso, la norma trova applicazione piuttosto limitata, poiché, ad esempio, in giurisprudenza non vengono considerate di scarsa importanza le condotte di chi fa "il palo" durante la commissione di un crimine, o di chi si limita a mettere a disposizione un locale per l'occultamento di refurtiva.

La cooperazione colposa nelle contravvenzioni

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Va infine rilevato che, in merito alla configurabilità della cooperazione colposa anche nelle contravvenzioni (l'art. 113 parla espressamente di delitti), l'orientamento dottrinale non è univoco. Per ragioni logiche, lessicali e sistematiche, risulta prevalente la tesi che propende per l'ammissibilità di tale posizione.


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