Non è pignorabile uno strumento musicale di un artista, il cui lavoro prevale sul capitale investito e la cui attività non è né fungibile né ripetitiva

Domanda: Si può pignorare uno strumento musicale?

Risposta: No, non si può pignorare uno strumento musicale, se non nei limiti di un quinto, come sancito dal comma 3 dell'art 515 c.p.c, se il lavoro di chi lo utilizza prevale sul capitale investito.

Come precisato da una recente sentenza del Tribunale di Pisa, infatti, lo strumento musicale utilizzato da un artista riconosciuto non è pignorabile, se non nel limite di un quinto, poiché il "lavoro artistico svolto ad elevati livelli non può essere considerato economicamente equivalente a quello del lavoro fungibile e non qualificato applicato a mansioni ripetitive e standardizzate".

Pignorabilità degli strumenti per l'esercizio dell'arte

La risposta negativa al quesito formulato trova conferma nel comma 3 dell'art 515 c.p.c. secondo il quale: "Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro".

Dalla formulazione della norma emerge infatti che il limite di un quinto non si applica solo se il debitore è una società in cui il capitale investito prevale sul lavoro svolto.

Diverso pertanto è il caso del lavoro di un artista, poiché, come precisato dalla sentenza di merito n. 533/2018 del Tribunale di Pisa: "Il valore (economico, ché questo è il profilo che qui esclusivamente interessa, e senza nulla togliere alla dignità di qualsiasi occupazione, come solennemente affermato dall'art. 4 Cost.) del lavoro artistico svolto ad elevati livelli non può essere considerato economicamente equivalente a quello del lavoro fungibile e non qualificato applicato a mansioni ripetitive e standardizzate (e si noti che proprio l'art. 4 Cost., al suo secondo comma, specifica come il lavoro contribuisca al progresso non solo "materiale" ma anche "spirituale" della società)".

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