E' quanto emerge dalla pubblicazione della relazione per l'anno 2017 del Garante della privacy, presentata dal presidente Antonello Soro, lo scorso 10 luglio a Roma

di Gabriella Lax - Tracciare gps e smartphone sarà possibile in alcuni casi anche senza il consenso se, però, sussistono adeguate garanzie per i lavoratori e i terzi. E' quanto emerge dalla pubblicazione della relazione per l'anno 2017 del Garante della privacy, illustrata ieri in Parlamento dal presidente Antonello Soro (sotto allegata).

Garante: legittimo interesse e privacy, quando si bilanciano

Tra privacy e legittimo interesse, solo per fare un esempio, si dovrà ricorrere ad un bilanciamento di interessi, considerando caso per caso. Dar man forte al legittimo interesse vuol dire assumersi il rischio di trattare i dati senza dover chiedere e gestire il consenso dell'interessato; ma, contemporaneamente, serve assumersi la responsabilità di andare avanti senza l'autorizzazione del Garante e senza l'avallo del soggetto interessato, esponendosi al concreto rischio di reclami e sanzioni per avere operato senza il consenso della persona coinvolta. Lo stesso legittimo interesse è già conosciuto dal codice della privacy ed è considerato un procedimento che si conclude con un provvedimento col quale il Garante autorizza o meno il trattamento, dando prescrizioni e stabilendo condizioni. Il bilanciamento di interessi è un campanello capace di chiarire se si sconfina o meno dal campo del legittimo interesse. Se c'è l'ok del Garante probabilmente si tratta di uno di quei casi in cui ricorre il legittimo interesse. Si può, in questi casi, pensare a provvedimenti di bilanciamento di interessi per prendere la decisione se trattare certi dati e se farlo senza consenso.

Garante privacy, casi in cui si impongono cautele

La relazione menziona i casi che impongono cautele e precauzioni di sicurezza.

Un primo caso riguarda il trattamento di dati di localizzazione dei veicoli aziendali, di una società erogatrice di servizi idrici: gli obiettivi di gestione delle richieste di intervento o emergenze di sicurezza sul lavoro, della protezione della flotta aziendale e di più efficiente programmazione delle attività sul territorio hanno portato a riconoscere possibile il trattamento dei dati senza consenso. Sempre allo stesso risultato conduce il secondo caso, quello riguardo il trattamento di localizzazione di smartphone o tablet in dotazione ai dipendenti; in quanto preordinato al miglioramento dell'efficacia della certificazione ai clienti dei risultati di un servizio di controllo sulla qualità della distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette postali. Anche in questo caso la scelta è caduta sul bilanciamento degli interessi in gioco. Infine bilanciamento di interessi anche nel caso di una società di spedizioni espresse, con riferimento all'utilizzo di un dispositivo multifunzione in dotazione ai corrieri della società, dotato di localizzazione Gps.

Non sono mancati casi eclatanti di bocciature del Garante: ad esempio per società specializzata nella riparazione e sostituzione di cristalli degli autoveicoli, che aveva progettato una piattaforma web preordinata alla raccolta e all'elaborazione di informazioni utili a verificare eventuali richieste di risarcimento danni fraudolente.

Relazione 2017 Garante Privacy

Foto: 123rf.com
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