Per la Cassazione la condotta contrasta con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante sul genitore e provoca pericolo per la vita o l'incolumità del minore

di Lucia Izzo - Commette il reato di abbandono di minore la madre che lascia la bambina piccola da sola in un'auto ermeticamente chiusa, esposta al sole nelle ore centrali della giornata e senza alcuna forma di riparto, per andare a fare la spesa.


Tale reato, infatti, è integrato da qualsiasi condotta, attiva o omissiva, che contrasti con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo per la vita o l'incolumità del soggetto passivo.


Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 27705/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla vicenda di una madre, condannata per abbandono di minori per aver lasciato, mentre si recava a fare la spesa, la figlia di 23 mesi sola all'interno della propria vettura, parcheggiata con i vetri alzati e gli sportelli chiusi.


L'imputata, tuttavia, ritiene non possa configurarsi il reato contestato, ex art. 591 c.p., poiché, da un lato, il tenore letterale della norma presupporrebbe il distacco di un bene o di un soggetto in modo tendenzialmente definitivo ovvero per un lasso temporale talmente lungo che ragionevolmente lo faccia presumere.


Dall'altro, soggiunge la difesa, non sarebbe stato violato neppure il dovere di custodia e cura evocato dalla Corte territoriale, essendosi l'imputata assicurata di aver ben posizionato la figlia sul suo seggiolino, di avere riscontrato che dormisse e di aver chiuso le portiere per impedire eventuali intrusioni di terzi.


Inoltre, per la donna sarebbe mancata l'esposizione della minore a una situazione di pericolo potenziale, in quanto la stessa, essendo stata assicurata con le cinture, non avrebbe potuto né cadere dal seggiolino, né azionare qualche meccanismo della vettura e metterla in moto.


Inoltre, essendo state chiuse le portiere, nessuno avrebbe potuto introdursi nella vettura anche considerando l'esiguo lasso temporale in cui l'imputata aveva lasciato la figlia da sola, inidoneo a costituire fonte del pericolo ipotizzato dai giudici del merito.


Le doglianze, tuttavia, si rivelano infondate e il ricorso viene in toto respingo dalla Cassazione.

Abbandono di minore lasciare la bambina sola nell'auto al sole

Nel reato di abbandono di persone minori o incapaci, rammentano gli Ermellini, l'elemento materiale è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (cfr., ex multis, Cass. n. 35814/2015).


Il dolo, invece, è generico e consiste nella coscienza di abbandonare il soggetto passivo, che non ha la capacità di provvedere a sé stesso, in detta situazione di pericolo. In proposito si è precisato altresì che, ai fini della sussistenza dell'elemento materiale, non è necessario che l'abbandono del soggetto passivo sia definitivo, talché il reato sussiste anche nel caso della sua temporaneità e in difetto di un effettivo animus derelinquendi.


Sbaglia, dunque, la ricorrente a proporre un'interpretazione restrittiva della norma incriminatrice, avendo la Corte territoriale ben individuato la situazione manifestamente pericolosa cui la minore era stata esposta.


La piccola, lasciata sola in un'auto ermeticamente chiusa, esposta al sole nelle ore centrali della giornata senza alcuna forma di riparo, sarebbe stata concretamente esposta agli effetti negativi del progressivo surriscaldamento dell'abitacolo, anche e soprattutto tenuto conto della sua tenera età e della durata dell'assenza della madre.

Gli accorgimenti adottati dalla madre, infatti, sono apparsi inidonei a neutralizzare tutti i pericoli a cui la bambina è stata esposta rimanendo da sola a bordo della vettura, pericoli peraltro generati proprio dal fatto di essere stata abbandonata senza sorveglianza alcuna.

Le censure relative all'insussistenza del ritenuto pericolo per l'incolumità della minore, oltre che generiche, non si confrontano con la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale in maniera coerente a risultanze processuali univocamente indicative della situazione di disagio fisico in cui si era venuta a trovare la minore a seguito della protratta esposizione al calore (tanto che i sanitari intervenuti hanno dovuto provvedere ad idratarla).


Cass., V pen., sent. n. 27705/2018

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