Per il CNF è possibile l'esenzione dall'obbligo di formazione per adempiere ai doveri genitoriali, ma solo in presenza di specifica e tempestiva richiesta dell'interessato

di Lucia Izzo - La gravidanza e il parto, nonché l'adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori costituiscono distinte cause di possibile esonero dall'obbligo di formazione continua dei genitori avvocati, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento della formazione.


Tuttavia, l'esenzione deve essere specificamente richiesta dall'interessato così da permettere un preventivo controllo sulla legittimità della domanda.


Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza del 25 maggio 2018, n. 58 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un avvocato, padre di un bambino di sei anni, a cui era stata inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento per non aver adempiuto agli obblighi della formazione continua nel triennio 2011-2013.


Dopo aver ricevuto dal COA la contestazione dell'infrazione disciplinare, con il contestuale sollecito a provvedere al raggiungimento del numero minimo di crediti, l'avvocato comunicava al Consiglio che il mancato raggiungimento dei crediti formativi era dovuto al "costante aumento del lavoro da coniugarsi con il ruolo di padre divorziato di un bimbo di 6 anni".


Soggiungeva, inoltre, di essere stato anche molto impegnato con il lavoro e che si impegnava a maturare i crediti mancanti entro l'anno. Ciononostante, il COA riteneva che le giustificazioni fornite e la richieste di ulteriore proroga non fossero accettabili "per obiettiva infondatezza".


Da qui la condanna del professionista per l'illecito disciplinare ascrittogli, ovvero per non aver assolto l'obbligo formativo e non aver comunicato al Consiglio la sopravvenienza di circostanze oggettive tali da giustificare la mancanze.

Formazione continua avvocati: stop in presenza di doveri genitoriali

Il Consiglio Nazionale Forense ritiene che la decisione del COA meriti conferma nonostante le doglianze del ricorrente, posta la circostanza (pacificamente ammessa dall'incolpato) dell'inadempimento non sanato nel termine concesso.


In particolare, quanto alla giustificazione della funzione genitoriale, i giudici rilevano che, effettivamente, è lo stesso art. 15 del Regolamento della formazione che prevede la possibilità di esenzione proprio in relazione all'adempimento di doveri collegati alla paternità e alla maternità.


L'esenzione, tuttavia, deve essere specificamente richiesta dall'interessato così da permettere un preventivo controllo sulla legittimità della domanda.


Nel caso di specie, l'avvocato ricorrente, pur potendo esercitare questo diritto con un minimo di diligenza, non lo ha fatto a tempo debito, mettendo il Consiglio dell'Ordine di fronte a un fatto compiuto, sottraendosi così al preventivo controllo dello stesso e rimanendo conseguentemente privo di giustificazione.


Tale comportamento, secondo il CNF, ha autonoma rilevanza sotto il profilo disciplinare e deve, pertanto, ritenersi violato l'articolo 6 del Regolamento per la formazione continua alla luce di quanto disposto dall'articolo 15 del nuovo codice deontologico.


CNF, sent. n. 58/2018

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