Il nuovo d.lgs. n. 62/2018 in vigore dal 1° luglio 2018 prescrive maggiori tutele e garantisce informazioni chiare nei confronti dei viaggiatori che acquistano pacchetti turistici

di Lucia Izzo - Dal 1° Luglio 2018 saranno assicurati ai consumatori-viaggiatori maggiori diritti e tutele per quanto riguarda i contratti relativi a pacchetti turistici, nonché circa il risarcimento del c.d danno da vacanza rovinata.


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Il merito è del d.lgs. n. 62/2018 (qui sotto allegato) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06/06/2018 il quale attua la direttiva UE 2015/2302 riguardante i pacchetti turistici e i servizi turistici collegati. Maggiori informazioni precontrattuali, migliore assistenza e più ampia disponibilità di informazioni sono alcuni dei punti fondamentali del decreto.


Il decreto sostituisce in toto il Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 79/2011 (Codice del Turismo) con tutta una serie di nuove disposizioni che si applicano ai c.d. pacchetti turistici offerti in vendita o venuti da professionisti ai viaggiatori e ai c.d. servizi turistici collegati la cui offerta o vendita ai viaggiatori sia agevolata da professionisti.

Vacanza rovinata: fino a tre anni per chiedere il risarcimento

Il provvedimento pone una particolare attenzione alla materia degli eventuali "difetti di conformità", ovvero laddove si realizzi un inadempimento dei servizi turistici inclusi nel pacchetto. Il viaggiatore, infatti, avrà diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

Il risarcimento, tuttavia, non gli sarà riconosciuto ove l'organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni, chiarisce il decreto, si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Sempre a partire dalla data di rientro, si prescriverà in tre anni il diritto al risarcimento dei danni alla persona.

Il documento menziona, nel dettaglio anche il c.d. "Risarcimento del danno da vacanza rovinata" laddove l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del contratto sia di non scarsa importanza ex art. 1455 del codice civile.

In tal caso, il viaggiatore potrà chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, anche un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta.

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Il diritto a tale risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Pacchetti turistici: obblighi di informazione

Il decreto si sofferma in maniera puntuale sulle informazioni di cui ha diritto il futuro viaggiatore riguardanti i dettagli del viaggio e del contratto. Si tratta di obblighi informativi ridefiniti, con un puntuale elenco dei dettagli che l'organizzatore e il venditore debbano fornire al consumatore che decide di acquistare un pacchetto turistico.

Tali dettagli saranno contenuti in un pertinente modulo informativo standard ed è lo stesso decreto, nei suoi Allegati A e B, a dettagliare minuziosamente il quadro informativo che dovrà essere sottoposto all'attenzione del viaggiatore.

Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Lo stesso anche laddove i contratti siano negoziati fuori dai locali commerciali.

Le informazioni, chiarisce il decreto, dovranno essere fornite in modo chiaro e preciso e, ove fornite per iscritto, dovranno essere leggibili. Inoltre, le informazioni precontrattuali fornite avranno carattere vincolante, formeranno parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non potranno essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti.

Pacchetti turistici: le modifiche al contratto

Il decreto prende in considerazione anche le conseguenze delle modifiche al contratto prima dell'inizio del pacchetto turistico.

Ad esempio, al viaggiatore sarà consentito cedere il proprio contratto di pacchetto turistico ad altro viaggiatore, ma previo preavviso dato all'organizzatore entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto.

Il cessionario dovrà essere persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio e, insieme al cedente, sarà solidamente responsabile per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche risultanti dalla cessione.

Quanto alla revisione del prezzo, il decreto evidenzia che dopo la conclusione del contratto eventuali aumenti saranno possibili solo ove il contratto lo preveda espressamente e sono possibili solo esclusivamente a seguito di modifiche che riguardino: prezzo del trasporto dei passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; il livello di tasse o diritti su servizi turistici inclusi nel contratto e imposti da terzi (es. tasse di atterraggio, sbarco e imbarco in porti e aeroporti); i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

Inoltre, l'aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, sarà possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto. Per aumenti del prezzo del pacchetto superiori all'8% dello stesso, al viaggiatore sarà consentito risolvere il contratto.

Altre modifiche al contratto, diverse dal prezzo, prima dell'inizio del pacchetto non saranno consentite unilateralmente all'organizzatore a meno che tale diritto non gli sia riservato dal contratto e la modificasia di scarsa importanza. Il viaggiatore dovrà esserne, comunque, informato in maniera chiara e precisa su supporto durevole. Inoltre, se le modifiche comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore il viaggiatore avrà diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

Recesso del viaggiatore

Prima dell'inizio del pacchetto, spiega il provvedimento, il viaggiatore potrà recedere dal contratto in ogni momento, dietro rimorso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornirà motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

Il contratto potrà prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

Anche l'organizzatore potrà recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto.


D.lgs. n. 62/2018

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