Per la Cassazione non è integrato il reato di interferenze illecite nella casa privata a carico di chi filma un rapporto intimo all'insaputa del partner

Avv. Francesca Servadei - La V sezione della Corte di Cassazione con sentenza 27160 del 13 giugno 2018 esclude il reato di interferenze illecite nella casa privata nella fattispecie in cui uno dei soggetti filma un rapporto intimo all'insaputa dell'altro.

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La fattispecie

Un uomo invitava la propria ex compagna presso il suo appartamento al fine di intrattenere con lei un rapporto intimo per poi ricattarla con il video clandestinamente filmato.

Interferenze illecite nella vita privata

Nella sentenza de qua gli Ermellini di Piazza Cavour, con osservanza di granitici orientamenti della giurisprudenza di legittimità, nello specifico la sentenza 22221 del 10 gennaio 2017, nonché la pronuncia di ben dieci anni prima sempre emessa dalla V Sezione, ossia la sentenza 1766 del 28 novembre 2007, hanno statuito che "non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato".

Tale orientamento pone la sua attenzione sull'inciso "non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente", in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di 'vita privata' si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.

Una particolare attenzione deve essere rivolta all'inciso vita privata riconducibile quindi a quella indicata dal Legislatore nell'articolo 614 del Codice Penale

, quindi nel domicilio o nelle sue appartenenze, mostrando perciò l'esclusione del delitto ai sensi dell'articolo 615 bis Codice penale di colui che non ha diritto ad introdursi nei luoghi sopraindicati; per completezza di esposizione nell'articolo 614 del Codice Penale Violazione di domicilio il soggetto agente è chiunque e non l'avente diritto di stare fisicamente nei luoghi indicati. Inoltre i Supremi Giudici asseriscono che "nè può fondatamente ritenersi che la ripresa fosse indebita per il solo fatto che non fosse stata autorizzata dall'altro partecipe a quel particolare segmento della vita privata, poichè la norma, come si è detto, ricollega il disvalore, di rilievo penale, della registrazione alla violazione dell'intimità del domicilio e non alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso".

La decisione

Per questi motivi la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e annulla senza rinvio agli effetti civili la sentenza impugnata quanto al capo I perchè il fatto non sussiste ed elimina la somma di Euro 500 dalla quantificazione del danno rigettando il ricorso nel resto; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.200, oltre accessori di legge, in favore della parte civile P., da distrarsi in favore dell'erario.

Sostanzialmente il reato di cui all'articolo 615-bis del Codice Penale viene meno in quanto il soggetto agente e la persona offesa sono soggetti che frequentano abitualmente il luogo dove è avvenuta il filmato e non rientrano nel chiunque riconducibile all'articolo 614 del Codice Penale.

AVV.FRANCESCA SERVADEI

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