Per la Cassazione il diritto dell'Inps alla ripetizione non è prescritto se l'imputato aveva dichiarato falsamente di non svolgere attività lavorativa all'estero

di Lucia Izzo - Il diritto dell'INPS alla restituzione dei ratei pensionistici non dovuti al contribuente non può ritenersi prescritto qualora vi sia stata una condotta dolosa dell'assicurato che aveva reso dichiarazioni false idonee a ingenerare l'erronea convinzione della regolarità dell'erogazione della prestazione.


La prescrizione, infatti, si ritiene essere rimasta sospesa fino al momento in cui l'Ente è stato messo in condizione di conoscere la reale situazione previdenziale dell'assicurato.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 12077/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'Inps contro la sentenza che aveva dichiarato prescritto il diritto dell'Istituto a ripetere ratei pensionistici non dovuti nei confronti di un pensionato.


In particolare, l'Istituto si duole che il giudice di appello, ritenendo prescritta la pretesa alla restituzione dei ratei pensionistici indebitamente percepiti dall'assicurato, non abbia ritenuto ravvisabile il dolo nella dichiarazione dell'assicurato medesimo, contrastante con la realtà dei fatti, di mancato svolgimento di attività lavorativa all'estero.

Pensioni non dovute: dichiarazioni false e dolo del contribuente

Gli Ermellini, ritenendo fondata la censura, si soffermano sull'aspetto dell'onere probatorio affinché sia dimostrata la sussistenza del dolo dell'assicurato nel percepire prestazioni non dovute.


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Per il Collegio, il provvedimento gravato non si allinea infatti alla giurisprudenza sul punto (cfr. Cass. n. 8609/1999) secondo la quale la condotta dolosa dell'interessato si verifica anche quando quest'ultimo rilasci all'Ente "dichiarazioni false idonee ad ingenerare l'erronea convinzione della regolarità dell'erogazione della prestazione"


Per tali comportamenti, infatti, vige una sorta di presunzione di una condotta consapevole e volontaria (in altri termini dolosa) a fronte della quale incombe al pensionato l'onere di provare che la sua condotta dipende da mera colpa e specificamente da una non completa e attenta valutazione delle circostanze che hanno determinato detta condotta.


La prescrizione si ritiene dunque essere rimasta sospesa fino a quando l'Istituto non è stato posto in condizione di conoscere, a seguito della lettera con la quale lo Stato estero ha comunicato la posizione contributiva accreditata, la reale situazione previdenziale dell'assicurato.


Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello che deciderà in diversa composizione provvedendo al ricalcolo dei ratei non ripetibili dall'Inps e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Cass., VI civ., ord. n. 12077/2018

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