Le sentenze civile della Cassazione sono soggette a correzione, revocazione e opposizione, quelle penali a revisione, ricorso straordinario e rescissione. Facciamo chiarezza

Domanda: Si possono impugnare le sentenze della Corte di Cassazione?

Risposta: Sì. Le sentenze della Cassazione, contrariamente a quello che si può pensare possono essere rimesse in discussione. Le sentenze civili della Cassazione possono essere sottoposte a procedura di correzione, revocazione e opposizione, mentre quelle penali a revisione, ricorso straordinario e rescissione.

Correzione errori materiali

L'art 287 c.p.c. prevede la possibilità di fare ricorso, per ottenere dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza o l'ordinanza non revocabile la correzione di errori materiali o di calcolo. L'art. 288 c.p.c. ne disciplina il procedimento.

Revocazione

La revocazione, disciplinata dagli artt. 395, 391 bis e 403 c.p.c., prevede l'impugnazione delle sentenze civile della Cassazione solo per errore di fatto, da proporre con ricorso entro sessanta giorni dalla notifica o sei mesi dal deposito della sentenza per impugnarla. Rappresentano errori di fatto che giustificano la revocazione:

  • l'omesso esame di una memoria difensiva in grado di ribaltare l'esito della sentenza;
  • l'erronea comprensione di una prova decisiva;
  • la mancata considerazione di un motivo di ricorso o un fatto processuali invece esistenti.

Opposizione di terzo

L'opposizione di terzo è un mezzo d'impugnazione (art. 404 e ss c.p.c.) da presentare con ricorso alla Cassazione senza limiti di tempo, riservato a chi, pur non prendendo parte al processo quando la sentenza:

  • pregiudica i suoi diritti;
  • è effetto di dolo o collusione per danneggiarlo, se riveste la qualifica di creditore o avente diritto di una delle parti del processo.

Revisione

Il condannato (un suo prossimo congiunto o, se deceduto, un suo erede) può presentare istanza di revisione del processo (art. 629 e ss c.p.p.) in ogni momento, per i seguenti motivi:

"a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato."

Ricorso straordinario

Il ricorso straordinario (art. 625 bis c.p.p.) contro le sentenze penali della Cassazione è previsto per gli errori materiali o di fatto causati da una svista o da un equivoco in cui la Corte è incorsa nella lettura degli atti del giudizio. Il condannato può proporlo nel termine di 180 giorni dal deposito della sentenza.

Rescissione del giudicato

L'art. 625 ter c.p.p. disciplina la rescissione del giudicato, che può essere chiesta dall'interessato, se il processo si è svolto in assenza dell'imputato, perché era stato supposto erroneamente che ne fosse a conoscenza. La rescissione del giudicato deve essere richiesta alla Cassazione entro 30 giorni dall'effettiva scoperta del procedimento, se si prova che la mancata conoscenza del processo non è dipesa da colpa dell'interessato. L'accoglimento della domanda comporta la revoca della sentenza e la ripetizione del procedimento sin dal primo grado.

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