Come va fatta la notifica ai militari in attività di servizio in forza di quanto disposto dall'art. 146 c.p.c., che prevede l'eventuale intervento del pubblico ministero

Avv. Giampaolo Morini - La notificazione di un atto a un militare in attività di servizio deve essere fatta ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1465 del codice di procedura civile.

In forza di quanto disposto da tale norma, la forma principale per la notificazione è quella a mani proprie del destinatario.

In via residuale, se non è eseguita in tal modo, l'ufficiale giudiziario deve consegnare una copia dell'atto da notificare al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene. Vanno a tal proposito osservate le modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. [1].

Nullità della notificazione

Il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 146 determina la nullità della notificazione[2] in quanto tale procedura tutela il destinatario dell'atto, in ragione dagli imprevedibili e improvvisi spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari, inviati verso destinazioni che potrebbero anche essere mantenute segrete per motivi di sicurezza.

Destinatari e notificazione a mezzo del servizio postale

Quanto disposto dalla norma in commento vale senza alcuna distinzione fra militari di carriera e militari in servizio di leva o richiamati alle armi e non ha rilevanza la conoscibilità di tali particolari da parte dell'istante (cfr. Cass. n. 3316/1983; Tar Lazio 996/2008).

Va infine detto che la notificazione a militare in attività di servizio può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale, in quanto l'art. 146 non contiene alcun espresso divieto normativo sul punto (che sarebbe la sola circostanza idonea ad essere di ostacolo all'ipotesi di notificazione a mezzo posta, a norma dell'art. 149, 1° comma [3]). Di conseguenza, se la notifica è fatta via posta la stessa non può essere considerata viziata da nullità[4].

Avv. Giampaolo Morini

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

[1] Cass. n. 19655/2005

[2] Cass. n. 372/2007; Cons. Stato 5871/2008

[3] Cass. n. 1202/1996

[4] Cons. Stato n. 5871/2008


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