Per la Cassazione, è responsabile il produttore per i danni provocati al consumatore per l'anomala presenza di un metallo sensibilizzante da contatto in un fazzoletto di carta
Avv. Avoni Stefania - La Cassazione, con l'ordinanza n. 3692/2018 (sotto allegata), affronta il delicato problema del danno da prodotto difettoso anche in considerazione di eventuali allergie del consumatore finale.

La vicenda

Una consumatrice acquistava un pacchetto di fazzoletti di carta con cui si asciugava il sudore sul viso, il collo e le braccia.
Subito dopo l'utilizzo di tali fazzoletti, la donna riscontrava una reazione cutanea e decideva di recarsi dal medico che le diagnosticava una dermatite per allergia al Nichel.
Tale metallo, seppur non indicato sull'etichetta della confezione di fazzoletti di carta, a seguito di una CTU, risultava presente nel prodotto.

Il primo grado

La donna citava pertanto in giudizio la ditta produttrice dei fazzoletti per ottenerne la condanna al risarcimento del danno occorsole per aver acquistato un prodotto difettoso, da cui le era derivata un'allergia da contatto con prognosi di tre mesi di cure.
Il Tribunale respingeva, tuttavia, le richieste avanzate dalla ricorrente, ritenendo che i fazzoletti di carta potessero essere assimilati ai tessili, per i quali la normativa sulla soglia di tollerabilità della presenza di metalli nei prodotti prevede limiti più bassi rispetto a quelli stabiliti per alimenti o cosmetici.

Il secondo grado

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, condannava al contrario la ditta produttrice dei fazzoletti di carta, sul fondamento della mancata indicazione sull'etichetta della presenza di metalli all'interno della confezione, informativa fondamentale tesa a rendere edotti potenziali soggetti allergici di tale rischio, specie in considerazione della tipologia del prodotto e della sua normale destinazione d'uso.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dalla ditta produttrice dei fazzoletti, confermava la sentenza di secondo grado.

Prodotto difettoso, ne risponde il produttore

Gli Ermellini ritenevano infatti che la fattispecie in esame fosse perfettamente inquadrabile all'interno della definizione di prodotto difettoso data dall'art. 117 del Codice del Consumo.
Secondo tale disposizione normativa infatti un prodotto è considerato difettoso qualora non garantisca la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in considerazione delle sue caratteristiche, della sua diffusione e del tempo in cui è messo in circolazione, delle sue normali istruzioni ed avvertenze e dell'uso a cui è destinato.
Nel caso di specie la difettosità del prodotto era dimostrata, non solo dall'anomala presenza di un metallo sensibilizzante da contatto all'interno di una confezione di fazzoletti, che, per loro natura, sono destinati ad entrare a contatto con la pelle, la bocca, il naso e gli occhi dei consumatori, esposti quindi a potenziali danni, ma anche per l'assenza sull'etichetta delle informazioni minime a riguardo.
Sul punto l'art. 6, lett. d) del D.lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) impone infatti al produttore di indicare l'"eventuale presenza di materiali o sostanze che possano arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente".
In conclusione la Corte di Cassazione rigettava il ricorso promosso dalla ditta produttrice dei fazzoletti di carta e la condannava a risarcire il danno da difetto di prodotto cagionato alla ricorrente.
Avv. Avoni Stefania
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Cassazione ordinanza n. 3692/2018

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