La conservazione delle fatture elettroniche avrà rilevanza sul piano fiscale e sul piano civilistico. Non solo. Per la fattura elettronica basta conservare il pdf. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di Gabriella Lax - La conservazione delle fatture elettroniche avrà rilevanza non solo sul piano fiscale ma anche su quello civilistico. Grazie al via libera da parte del Fisco. A questa determina (tra gli altri argomenti discussi) arriva l'Agenzia delle entrate in un incontro con il Forum Fe e le associazioni di categoria, alla presenza del direttore generale Ernesto Ruffini, del direttore dei servizi telematici Paolo Savini, della direttrice del dipartimento fiscale del Mef Fabrizia La Pecorella.

Fatture elettroniche, conservazione a cura del SdI

Per le fatture elettroniche dunque la conservazione gratuita a norma da parte del sistema di interscambio avrà rilevanza non solo fiscale ma anche civilistica. L'obiettivo è risparmiare ai contribuenti di effettuare una ulteriore conservazione ai fini civilistici (per un decreto ingiuntivo, ad esempio). L'operatore (senza distinzione dimensionale) potrà usufruire del servizio previa adesione all'accordo di servizio, intanto la conservazione avverrà, tra qualche tempo, in modo automatico da parte del SdI. Aspetto importante per evitare complicazioni ai contribuenti già esonerati dagli adempimenti contabili ma non da quelli di conservazione come agricoltori in regime di esonero, minimi/forfetari.

Per la fattura elettronica basta conservare il pdf

Inoltre, sempre a proposito della fattura elettronica

, i contribuenti potranno continuare a portare in conservazione il pdf della fattura e non saranno obbligati a conservare l'xml, questo a condizione che il contenuto dei documenti sia lo stesso. Ad affermarlo è l'Agenzia delle Entrate sul videofurum dell'esperto. Una soluzione doppiamente favorevole poiché consente di gestire in maniera semplice, da un lato, la formazione del documento e della gestione dello stesso presso l'impresa emittente e presso il cliente e, dall'altro, quello di trasmissione e gestione del documento presso il sistema d'interscambio.

E' pacifico che, per dare esatta corrispondenza tra il primo e secondo file è necessario gestire e conservare gli esiti o le ricevute che vengono inviate dallo SdI al momento della presa in carica del file o alla consegna al destinatario. In queste ricevute lo SdI mette un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (sarà l'impronta del documento stesso attraverso un hash calcolato con algoritmo SHA-256) per ogni file fattura

elaborato. Il Fisco chiarisce che il documento conservato in pdf è una copia informatica dell'originale che resta pur sempre il file xml trasmesso allo SdI. In questo caso è l'art. 23-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005 e successive modifiche) che, a proposito di conformità normativa della copia, al comma 2 spiega che "copie ed estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'art. 71 (dello stesso Cad), hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale".

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