Il Tribunale di Parma precisa le regole che dovranno seguire i genitori nella "shared custody" del figlio minore con tempi di frequentazione paritetici dei due genitori

di Lucia Izzo - Nonostante la conflittualità rilevata tra la coppia, nel primario interesse del minore va disposto il suo affidamento condiviso con tempi di frequentazione paritetici dei due genitori che dovranno attenersi a una serie di regole precise riguardanti il piccolo, la sua cura e la sua quotidianità.


Lo ha deciso il Tribunale di Parma, prima sezione civile, nel decreto depositato il 22 maggio 2018 (qui sotto allegato) riguardante la regolamentazione della potestà genitoriale. Il giudice ha così accolto le risultanze peritali, idoneamente motivate e rese all'esito di lunghe e approfondite indagini, svolte dal consulente d'ufficio e confacenti alla tutela e agli interessi del minore.


Rilevata la concordanza delle parti circa l'affidamento condiviso del minore, i giudici puntualizzano anche una serie di regole riguardanti la sua collocazione e le modalità e i tempi di frequentazione.

Nonostante le censure mosse da parte ricorrente, che aveva sottolineato l'elevatissima conflittualità tra i genitori che, se non superata, sarebbe potuta essere in futuro fonte di estremo disagio per il minore sotto il profilo psicologico, il Tribunale ritiene di poter continuare con la c.d. "shared custody" del bambino.

Infatti, come ha evidenziato la CTU, la suddivisione paritetica dei tempi di frequentazione risulta rispondente sia alle indicazioni generali della letteratura specialistica maggioritaria in materia sia, nel caso di specie, all'interesse del minore che aveva trovato un sufficiente equilibrio adattativo nell'alternanza tra le abitazioni dei genitori e nella suddivisione delle responsabilità educative.


Il Collegio, pertanto, dispone una suddivisione dei turni di frequentazione del bambino secondo lo schema delle settimane alternate, elaborato dallo stesso CTU e ricomprendente anche la suddivisione delle vacanze estive, natalizie e pasquali.

Genitori: il "Vademecum" sulla frequentazione paritetica

Inoltre, si aderisce in toto anche alle indicazioni del consulente circa l'adozione e condivisione di regole secondo un piano genitoriale di base, che si sostanziano in un vero e proprio Vademecum in punti riportato all'interno del provvedimento stesso.


A entrambi i genitori si impone, ad esempio, di mantenere una comunicazione funzionale non solo con il figlio, ma anche con l'altro genitore, di essere collaborativi tra loro seguendo rigorosamente il piano genitoriale.


Non solo si stabilisce che i genitori debbano condividere con l'altro tutte le informazioni riguardanti il figlio (es. scuola, insegnanti, attività e compagni), ma anche contattare subito l'altro in caso di emergenze, essere "flessibili" e sostenere la relazione di questi con il figlio senza squalificare, controllare o interferire nella comunicazione genitore e figlio.


Il piano predisposto dal CTU e recepito dai giudici, prevede anche la condivisione delle decisioni nel miglior interesse del minore: ciascun genitore potrà prendere le decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando questi si trova presso di lui, nonché decisioni di emergenza quanto la salute o la sicurezza del bambino è compromessa, ma, in tal caso, dovrà tempestivamente informare l'altro genitore. Entrambi genitori, inoltre, dovranno figurare nei contatti di emergenza per il minore.


I genitori, inoltre, dovranno avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio e dovranno firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi, anche attivandosi per la richiesta di copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.


Stante la disposta frequentazione paritetica, infine, il Tribunale decide che del mantenimento del minore se ne occuperà ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza, fatta eccezione per le spese straordinarie mediche e scolastiche e per le altre spese straordinarie documentate che dovranno gravare sui genitori in parti uguali.


Si ringrazia il dott. Marco Pingitore per il cortese invio del provvedimento


Tribunale di Parma, decreto 22/5/2018

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