La Consulta ritiene legittima la norma che punisce i writers e salva l'art. 639 c.p. dall'incostituzionalità

di Marina Crisafi - L'art. 639 del codice penale che punisce con il carcere o la multa chi imbratta mezzi di trasporto pubblici o privati o beni di interesse storico o artistico è legittimo.

Così la Consulta (sentenza n. 102/2018 sotto allegata) salva quella che è già stata ribattezzata la norma "punisci writers" considerando inammissibili le qlc sollevate dai giudici remittenti.

Secondo questi ultimi, in particolare, l'art. 639 riserverebbe ai writers un trattamento peggiore di quello previsto per il reato di danneggiamento semplice che, a seguito della depenalizzazione (d.lgs. n. 7/2016) è punito con una mera sanzione pecuniaria. Di contro il censurato art. 639, 2° comma, c.p., rimasto invariato, continua a punire "indistintamente chi deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto, pubblici o privati, con la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro trecento a euro mille". Per cui ad avviso del giudice a quo, un simile assetto sanzionatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.

Legittimo l'art. 639 del codice penale

Ma per la Corte costituzionale l'assunto "di partenza" dei giudici rimettenti è inesatto, in quanto frutto di una lettura incompleta del nuovo testo dell'art. 635 c.p. In ossequio, infatti, alla depenalizzazione, è stato espunto dal novero dei fatti penalmente rilevanti solo quelli che integravano "il vecchio delitto di danneggiamento semplice" previsto dal primo comma, trasformando correlativamente, le pregresse ipotesi di danneggiamento aggravato, delineate dal secondo comma, in "fattispecie autonome di reato". In questo contesto, il danneggiamento continua quindi "a costituire illecito penale - punito con pena più severa di quella prevista dalla norma censurata (reclusione da sei mesi a tre anni) - non solo se commesso con le modalità di azione alle quali fa riferimento il rimettente (primo comma del nuovo art. 635 cod. pen., corrispondente ai numeri 1 e 2 del secondo comma della norma anteriore), ma anche, e comunque sia, se avente ad oggetto tutta una serie di beni, analiticamente elencati (secondo comma del nuovo art. 635 cod. pen., corrispondente ai numeri 3, 4, 5 e 5-bis del secondo comma della norma sostituita)".

In conclusione, vi è quindi "un'ampia gamma di ipotesi nelle quali il danneggiamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati - vale a dire dei beni il cui deturpamento o imbrattamento è penalmente represso dal denunciato art. 639, secondo comma, cod. pen. - continua a costituire illecito penale (più severamente punito), anche se realizzato senza violenza alla persona o minaccia o condizioni consimili". Ergo, la questione di incostituzionalità è inammissibile "per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento da parte del giudice rimettente, alla quale si connette l'inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza".

Corte Cost. sentenza n. 102/2018

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