Per la Cassazione, il concessionario per la riscossione può svolgere azione esecutiva fuori dal suo ambito di competenza solo se ha la delega
di Marina Crisafi - È nullo il pignoramento disposto dal concessionario della riscossione fuori dall'ambito territoriale assegnato dall'amministrazione finanziaria. È quanto ha affermato la Cassazione (con l'ordinanza n. 10701/2018 sotto allegata), accogliendo il ricorso di un contribuente che contestava il pignoramento del conto corrente eseguito dalla concessionaria del servizio di riscossione per la provincia di Milano, Equitalia Nord spa. Tra le altre doglianze, l'uomo lamentava che l'esattore, concessionario per la provincia di Milano, aveva proceduto al pignoramento fuori dal proprio ambito territoriale di competenza con notifica alla banca debitrice presso la sede della Parma e pertanto al di fuori dei confini meneghini.

Sul punto, gli Ermellini gli danno ragione.

L'art. 46 del Dpr 602/1973 affermano infatti stabilisce che "il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere". Questo perché "il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia".

Nel caso di specie, la concessione si riferisce incontestatamente alla provincia di Milano e non a quella di Parma, dove, del pari pacificamente, è stato eseguito il pignoramento nella forma speciale dell'art. 72 bis del d.P.R. 602/1973. L'art. 72 bis non contiene deroghe all'art. 46 in punto di necessità della delega per l'azione esecutiva che il concessionario intenda svolgere fuori dal proprio ambito di competenza.

Per cui il ricorso è accolto.

Cassazione ordinanza n. 10701/2018

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