Per il TAR andrà tagliata la siepe che ostruisce la visuale del vicino e in quanto sporge su zona pubblica, sarà il Comune a vigilare sulla potatura periodica

di Lucia Izzo - Dovrà essere tagliata la siepe che sporge sulla strada ostruendo la visuale al vicino che deve effettuare la manovra in retromarcia per entrare nel garage. Pur essendo la pianta in proprietà privata, ove crei problemi al traffico e alla manovra del vicino, questa diviene fonte di pericolo su uno spazio (la banchina) che può considerasi pubblico.


Sul punto, al Comune saranno consentite verifiche, in particolare sul rispetto dell'obbligo di potatura periodico, affinché il fenomeno non si ripresenti. Tanto ha stabilito il TAR Lombardia, sede di Brescia, nella sentenza n. 313/2018 (qui sotto allegata) accogliendo parzialmente il ricorso di due proprietari di autorimesse.

La vicenda

I due evidenziano come l'ingresso ai loro garage avvenga a seguito di immissione in un vialetto che si diparte da una strada urbana comunale alla quale i due accedono in retromarcia, non essendovi sul vialetto abbastanza spazio per invertire il senso di marcia delle autovetture.


Il problema per i due sorge dalla circostanza che il vicino di casa abbia sulla banchina della strada, all'esterno della recinzione, una siepe che ostacola la loro visuale nel compiere le necessarie manovre.


Dopo una segnalazione alla Polizia Locale il vicino è destinatario di un verbale che gli contesta di aver ristretto la carreggiata a causa della siepe, tuttavia, lo stesso verbale viene poi annullato a seguito della replica dell'uomo.


La coppia propone innanzi al TAR una prima domanda cautelare, accolta dal Collegio che precisa come non fosse necessario imporre la rimozione dell'intera siepe, se ragionevoli condizioni di sicurezza (anche per quanto riguarda l'immissione dei ricorrenti sulla strada) potevano essere ottenute riducendo l'ingombro del fogliame attraverso un'adeguata e costante potatura.


Ed è proprio quanto il Comune ingiunge al proprietario dopo aver effettuato accertamenti sulla pericolosità della siepe, ritenendo che fosse sufficiente rimuovere solo un tratto della pianta e mantenerlo potato nel tempo per evitare che il problema si ripresentasse.

Va rimossa la siepe su strada che ostacola il vicino di casa

Nel nuovo provvedimento sulla vicenda, il TAR rammenta come "un'area di sedime posta ai lati di una strada comunale, pur risultando privata in base alle cartografie catastali, può essere qualificata come soggetta a uso pubblico qualora sussistano gli indici di demanialità" indicati dalla legge n. 2248/1865.


La legge include nella viabilità comunale anche le controbanchine e gli spazi adiacenti alle strade pubbliche, quando siano aperti sul suolo pubblico. Inoltre, spiega il TAR, purchè si produca un effetto di pubblicizzazione degli spazi, non è necessario che vi sia un'esatta corrispondenza con le attuali categorie del codice della strada, purché siano evidenti la fruizione pubblica del sedime e il rapporto di pertinenzialità con la strada pubblica.

Nel caso di specie, seppur la siepe del controinteressato faccia certamente parte della situazione consolidata dei luoghi, questa è divenuta nel tempo fonte di pericoli (destinati ad aumentare con l'itnensificarsi del traffico e l'aumento del volume del fogliame) in quanto ostruisce la visuale di chi si immette sulla strada pubblica.

Sussiste, in conclusione, un interesse pubblico a rimuovere la siepe per aumentare il cono di visuale del vicino e per garantire la sicurezza del traffico, la quale si riduce progressivamente al decrescere del pericolo: quindi, correttamente, il Comune ha suddiviso la siepe in segmenti, tenendo conto della porzione di visuale ostruita, imponendo ne venisse rimossa solo una parte.

Il TAR conferma dunque la precedente pronuncia e la necessità che parte della siepe debba essere rimossa, conservando inalterato altro segmento della stessa, sotto condizione di adeguata e costante potatura.

Il Comune, precisa il Collegio, rimane titolare del potere di verificare, anche su segnalazione dei ricorrenti o di terzi interessati, il rispetto dell'obbligo di potatura, e potrà disporre la rimozione integrale della siepe in caso di reiterato inadempimento.


TAR Brescia, sent. n. 313/2018

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