Per la Cassazione niente risarcimento al paziente se questi aveva avuto con il chirurgo un dialogo specifico sulle modalità degli interventi e sugli esiti cicatriziali

di Lucia Izzo - Non può essere affermata la colpa del chirurgo per la cicatrice lasciata dall'intervento di rimozione di un tatuaggio ove sia dimostrato che il medico aveva avuto con il paziente un dialogo specifico sia sulle modalità dell'intervento che sugli esiti cicatriziali da questo derivanti.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 9806/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un medico che era stato citato in giudizio da un paziente per il risarcimento del danno occorsogli a seguito di un intervento chirurgico da lui eseguito.


In particolare, il paziente si era fatto rimuovere un tatuaggio impresso sulla spalla e non era soddisfatto del risultato dell'intervento essendogli rimasta una cicatrice di notevoli dimensioni. Questi contestava al chirurgo di non averlo informato adeguatamente circa gli effetti dell'intervento stesso.


Il Tribunale aveva accolto la domanda e per l'effetto condannato il chirurgo al pagamento delle somme, non essendo stata dimostrata la circostanza che il convenuto avesse adeguatamente informato il pazient; nonostante l'appello promosso dal professionista, la sua istanza veniva rigettata anche dal giudice di seconde cure.


Da qui il successivo ricorso in Cassazione nel quale il medico lamenta come la Corte territoriale non avesse valutato le dichiarazioni confessorie rese dal paziente in sede di interrogatorio formale, nonché le risultanze testimoniali documentali. Infatti, da queste emergeva l'esistenza di uno scambio di informazioni tra medico e paziente sulle tecniche utilizzabili.

Non è colpevole il chirurgo della cicatrice dopo la rimozione del tatuaggio

In effetti, sottolineano gli Ermellini, in udienza il paziente aveva riconosciuto di essere stato informato sui rischi dell'intervento anche attraverso un disegno puntuale della cicatrice effettuato dal medico.

Il paziente aveva riconosciuto, quindi, di aver avuto con il medico un dialogo specifico sul tema, ricevendo spiegazioni tecniche sui due diversi tipi di intervento al fine di valutare quello preferibile e ciò con riferimento specifico all'esito cicatriziale di entrambi.


In sostanza, il paziente aveva dichiarato di avere concordato, insieme al medico, l'intervento escludendo la dermoabrasione e preferendo la rimozione chirurgica, proprio in funzione del miglior esito cicatriziale ("tale cicatrice era esteticamente migliore") e ricevendo indicazioni attraverso un disegno ("successivamente con un pennarello disegnò il taglio ... indicò con il proprio dito l'andamento dell'intervento figurandolo sul mio deltoide").


La decisione impugnata, al contrario, ha omesso di considerare il riferimento specifico agli esiti cicatriziali, nel momento in cui la Corte territoriale ha motivato il rigetto dell'impugnazione. Pertanto, il ricorso del medico va essere accolto.


Al giudice del rinvio spetterà valutare le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio e i presupposti fondamentali dell'azione, quali l'onere di adeguata informazione che non riguarda solo la modalità dell'intervento, ma anche gli esiti cicatriziali che sarebbero derivati dall'intervento.

Cassazione sentenza n. 9806/2018

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