Per la Suprema Corte l'iscrizione a un qualsiasi sito di incontri viola l'obbligo di fedeltà e può giustificare la richiesta di separazione con addebito

Dott. Carlo Casini - Con l'avvento di internet molte cose sono cambiate. In particolare, con i social network e con i siti di incontri si è stravolto anche il modo di instaurare e di vivere le relazioni amorose e sociali.

E' doveroso pertanto che anche il diritto si adegui alle nuove realtà di questo secolo e la Suprema Corte di Cassazione non si è fatta attendere.

Per gli Ermellini, l'iscrizione ad un qualsiasi sito di incontri, viola l'obbligo di fedeltà e può giustificare la richiesta di separazione con addebito (sentenza n. 9384/2018 depositata ieri, sotto allegata).

Cercare l'amante online può dar luogo all'addebito della separazione

«La ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet», scrive la Cassazione, è «circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia trai i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione».

L'uomo nel caso di specie, lamentava che la moglie avesse abbandonato il tetto coniugale - violando l'obbligo di coabitazione - solo sulla base di un suo erroneo convincimento, meritandosi pertanto l'addebito della separazione, senza che vi fossero i presupposti per dirsi "tradita". A queste considerazioni accompagnava la richiesta al giudicante di eliminare l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie per 600 Euro mensili.

La Corte non solo ha ritenuto integrata la lesione dell'onore e della dignità della moglie ma ha anche confermato l'assegno.

L'orientamento che ne scaturisce è che, anche la semplice iscrizione a un sito di incontri on line, può ritenersi come un comportamento contrario al dovere di fedeltà tra marito e moglie.

Ad integrare la lesione della dignità e dell'onore del coniuge non serve che il rapporto sia consumato o comunque ricambiato, pertanto rientra nell'orientamento in epigrafe anche lo stadio di mero "tentativo".

La stessa Corte di Cassazione, in alcune pronunce precedenti, aveva già affermato che il tradimento non è causa di addebito quando la comunione morale e materiale dei coniugi si è disgregata già per altre ragioni.

Gli Ermellini hanno avuto modo nel caso di specie, di avallare l'orientamento fornito dal secondo grado di merito (Corte di Appello di Bologna) condividendone le determinazioni tanto in fatto che in diritto.

Cassazione ordinanza n. 9384/2018
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