Il rapporto tra la responsabilità civile da prodotto difettoso e le peculiarità del settore alimentare

di Elio Palumbieri - In ambito giuridico la responsabilità viene sempre qualificata con un aggettivo: civile, penale, amministrativa. In questa sede, analizzeremo la responsabilità civile c.d. da prodotto difettoso nel settore degli alimenti.

Il prodotto difettoso nel Codice del consumo

La definizione di prodotto difettoso è rinvenibile all'art. 6 della Dir. 85/374, recepita nel nostro ordinamento prima nel D.P.R. 224/88 e dopo nel Codice del Consumo: "1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie".

La posizione di garanzia

La responsabilità civile deriva dalla c.d. posizione di garanzia: chi occupa un posto, ricopre un incarico, svolge una funzione, esegue una prestazione, assume responsabilità strettamente connesse alla funzione di garanzia che l'ordinamento attribuisce a quel determinato posto, incarico, funzione, prestazione. Il meccanismo che innesca la responsabilità, pertanto, si instaura a seguito del verificarsi di una fatto -di derivazione contrattuale o da illecito extracontrattuale- potenzialmente produttivo di un danno. Nel caso di prodotti alimentari, in particolare, la posizione di garanzia è rinvenibile all'art. 17 del REG. CE 178/2002 il quale prevede che:

"Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte".

Nel settore alimentare, quindi, la posizione di garanzia è rivestita dall'OSA, persona fisica o giuridica cui, nell'impresa alimentare sottoposta al suo controllo, è affidato il compito (e la responsabilità) di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare e, nello specifico, di verificare il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza degli alimenti.

I difetti riscontrabili negli alimenti

La responsabilità per prodotto difettoso, in particolare, sorge non solo nel caso di difetti intrinseci del prodotto (difetti di produzione) ma anche nel caso di carenza di informazioni (come nel caso della mancata segnalazione di alimenti o ingredienti che provocano allergie o intolleranze).

Onere probatorio

In caso di contenzioso connesso a responsabilità da prodotto difettoso, l'onere probatorio è posto in capo all'attore: questi, infatti, deve provare il danno subito, la difettosità del prodotto e il nesso causale. Non è necessario provare la colpa del danneggiante - elemento, invece, caratteristico della responsabilità extracontrattuale -; tale "esenzione" da un lato agevola l'accesso alla giustizia da parte del danneggiato e, dall'altro, semplifica l'indagine ponendo al centro del rapporto non il soggetto danneggiante ma il prodotto difettoso.

E' il caso di sottolineare che, stranamente, la responsabilità da prodotto difettoso non è stata per lungo tempo applicata nel nostro paese in relazione agli alimenti non trasformati. Soltanto nel 1999, a seguito della diffusione della encefalopatia spongiforme bovina meglio nota come "morbo della mucca pazza", tali prodotti sono stati sottoposti alla disciplina di cui direttiva 85/374.

Dott. Elio Enrico Palumbieri

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