Per il Tar Brescia, la richiesta di informazioni su vaccini, rischi e reazioni avverse blocca il provvedimento di esclusione del minore dalla scuola per non aver ancora completato l'iter vaccinale

di Lucia Izzo - La richiesta dei genitori all'Autorità Sanitaria per ottenere chiarimenti sui vaccini, la loro sicurezza e il rischio di reazioni avverse, è idonea a bloccare il provvedimento di esclusione del minore dalla scuola per non aver ancora completato l'iter vaccinale.


È quanto ha deciso il T.A.R. di Brescia nell'ordinanza cautelare n. 133/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso promosso da una coppia che aveva iscritto il figlio presso l'asilo nido a settembre dello scorso anno.

La vicenda

I due all'epoca avevano presentato alla scuola la richiesta inoltrata alla competente A.S.L. al fine di sostenere un colloquio inerente l'obbligo vaccinale introdotto dal decreto legge 73/2017, convertito, con modificazioni dalla legge 119/2017.


Tuttavia, lo scorso 6 marzo i genitori venivano invitati dalla Direzione Scolastica a regolarizzare la posizione del figlio, quanto all'assolvimento dell'obbligo vaccinale e, successivamente, era intervenuva il Comune negando l'accesso del minore all'asilo nido comunale.


L'azione dell'Amministrazione era dovuta a un'asserita violazione della normativa in materia, non avendo i genitori presentato entro il 10 marzo 2018 la documentazione ASL con la quale si attestava di aver richiesto all'Azienda l'effettuazione le vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base al piano vaccinale, la cui somministrazione fosse stata fissata successivamente a tale data, o la documentazione attestante l'esonero della stessa.


In realtà, in giudizio emerge una vicenda assai più complessa, fatta di botta e risposta a suon di lettere tra i genitori e l'Azienda sanitaria: la coppia, pur avendo sollecitato la fissazione di un appuntamento per la vaccinazione, non si era presentata alla convocazione ritenendo di non aver ricevuto la relativa comunicazione (ricezione che non rileva neppure dagli atti del giudizio.


Ai due viene poi inviato ulteriore invito via raccomandata A.R. a cui la coppia risponde con una nota in cui chiede alla A.S.S.T. chiarimenti relativamente ai vaccini proposti, alle informazioni epidemiologiche, alla sicurezza ed alle reazioni avverse, alle componenti dei vaccini e all'attuale calendario vaccinale.

La richiesta di informazioni sospende l'obbligo di vaccinazione dei figli

Tale richiesta di informazioni, evidenzia il T.A.R. si dimostra sussumibile nel novero degli obblighi informativi disciplinati dall'art. 2 del decreto legge n. 73/2017 (conv. in legge n. 119/2017) il cui comma 1 stabilisce che "A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni e per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni"


Pertanto, per il Tribunale tale richiesta appare coerente con le previsioni legislative dettate in materia di adempimento dell'obbligo vaccinale. La struttura sanitaria competente dovrà dunque assolvere la sollecitazione informativa lei rivolta e a tale assolvimento dovrà necessariamente seguire il completamento del percorso vaccinale avviato dagli stessi genitori.


In via cautelare, fissando puntualmente i termini entro cui l'A.S.S.T. dovrà riconvocare i genitori ai fini del prosieguo dell'iter vaccinale, il T.A.R. fissa Camera di Consiglio al 9 maggio decidendo di sospendere, nel frattempo, l'efficacia del provvedimento avversato, ovverosia quello con cui il Comune aveva negato l'accesso del minore al nido.


TAR Brescia, ord. 133/2018

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