Guida legale al diritto dello spettacolo, i principi costituzionali, le disposizioni del codice civile applicabili in materia, la disciplina dei rapporti di lavoro e la legge delega sul Codice dello spettacolo cui occorre dare attuazione

di Annamaria Villafrate - Il diritto dello spettacolo disciplina tutto ciò che ha a che fare con teatro, musica, esibizioni circensi, programmi televisivi e radiofonici, manifestazioni sportive, turistiche e tanto altro ancora. La materia richiede un approccio multidisciplinare poiché il diritto dello spettacolo è composto da fonti di grado e natura diversi: dai principi costituzionali alle norme amministrative, da quelle sul diritto d'autore a quelle civili, giuslavoristiche e previdenziali per regolamentare i rapporti dei lavoratori dello spettacolo.

Tale complessità non è sfuggita al legislatore, che nel 2017 ha delegato il Governo ad emanare un Codice dello Spettacolo, non solo per riordinare la materia, ma anche per innovare e promuovere questo settore.

Indice:

Diritto dello spettacolo: la Costituzione

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Gli articoli della Costituzione che sanciscono principi fondamentali in materia di diritto dello spettacolo sono:

  • art. 17: diritto di riunione;
  • art. 18: diritto di associazione;
  • art. 21: libertà di manifestazione del pensiero;
  • art. 33: libertà di insegnamento e istituzione scuole paritarie.

Diritto dello spettacolo: le competenze

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La legge n. 5/1975, che ha convertito il d.l. n. 657/1974, ha istituito il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, sostituito nel 1998 dal nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha ereditato tutte le competenze del precedente Ministero e le nuove materie dello sport, dell'impiantistica sportiva e della promozione dello spettacolo in tutte le sue forme: cinema, danza, teatro, musica, spettacoli itineranti. Il d.l. n. 181/2006 affida la materia dello sport al Ministero per le Politiche Giovanili e Attività sportive. Il d.p.r n. 233/2007 approva il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il 17 luglio 2009 viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e di riorganizzazione di quest'ultimo.

Nel 2013 al Ministero viene affidata anche la competenza in materia di turismo, motivo per il quale cambia denominazione in "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo". Il 22/03/2018 entra in vigore il d.p.c.m n. 238/2017 contenete il regolamento di modifica in tema di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Diritto dello spettacolo: la normativa

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Il diritto dello spettacolo è interessato da un'ampia gamma di norme che si sono succedute nel tempo, per disciplinare, soprattutto dal punto di vista pubblico amministrativo, le varie manifestazioni artistiche:

Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S) R.D. n. 773/1931 che prevede:

  • la licenza obbligatoria e preventiva del Questore per tutta una serie di attività ed esibizioni;
  • la revisione preventiva delle pellicole cinematografiche destinate a essere rappresentate nello Stato o esportate all'estero;
  • sospensione degli spettacoli ed eventuale sgombero dei locali in cui, in occasione di uno spettacolo, si verifichino dei tumulti, disordini o situazioni di pericolo per l'incolumità;
  • il divieto di utilizzare maschere in luogo pubblico.

Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S - R.D. n. 635/1940, che disciplina:

  • la domanda per ottenere la licenza necessaria per svolgere determinate attività e rappresentazioni;
  • i casi in cui la licenza è obbligatoria;
  • le ipotesi in cui la licenza non può essere concessa;
  • la previsione dei casi in cui, soprattutto in occasione di manifestazioni sportive pericolose, devono essere adottate misure di sicurezza;
  • gli spettacoli e gli intrattenimenti vietati;
  • l'impiego dei fanciulli nello spettacolo;
  • il nullaosta per le pellicole cinematografiche;
  • gli organi competenti a controllare il rispetto delle norme dello spettacolo (in particolare Prefetto e Commissione di vigilanza;
  • le misure di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

Legge n. 633/1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Questa legge riconosce all'autore il diritto di disporre delle sue opere in modo esclusivo, consentendogli di decidere se e quando pubblicarle, autorizzare l'utilizzazione della sua opera da parte di terzi, ricevere un compenso per l'opera creata ed essere retribuito per la stessa. La legge prevede anche meccanismi di tutela dell'opera:l'autore infatti può rivendicarne la paternità e opporsi ad eventuali modifiche.

Legge n. 800/1967 "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali".

Questa legge mira a promuovere l'attività lirica e concertistica, istituendo fondi appositi. La legge affida a una Commissione centrale per la musica l'esame dei problemi generali delle attività, di cui definisce funzionamento, formazione, composizione e funzioni. La legge definisce la natura giuridica e le funzioni degli enti lirici, elencandoli e riconoscendo ad alcuni di loro la possibilità di istituire centri di formazione, per garantire a tutti, anche con borse di studio, un'adeguata preparazione. Gli Enti sono sostenuti anche da contributi Statali e degli enti locali e devono programmare spettacoli a prezzi ridotti per studenti e lavoratori. Da segnalare la parte dedicata al personale dello spettacolo, di cui viene regolamentato l'impiego e il collocamento.

Legge n. 163/1985 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" che prevede:

  • l'istituzione del Fondo Unico per lo spettacolo e la sua ripartizione;
  • la creazione del Consiglio nazionale dello spettacolo, definizione delle sue attribuzioni;
  • la previsione dell'Osservatorio dello spettacolo;
  • una complessa disciplina di agevolazioni fiscali.

Legge n. 650/1996 sull'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, riordino della RAI S.p.a., editoria, spettacolo, emittenza televisiva e sonora locale, trasmissioni televisive in forma codificata, prevede la sostituzione delle precedenti commissioni con cinque commissioni denominate: commissione consultiva per la musica, per la prosa, per il cinema, per il credito cinematografico e per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

Dlgs. n. 460/1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", tra cui sono ricomprese quelle che si occupano di formazione, istruzione, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico, promozione della cultura e dell'arte e ricerca scientifica. Il decreto prevede agevolazioni, esenzioni, ritenute alla fonte, regole Iva, disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali.

Dlgs. n. 134/1998 "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate"che converte gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, in fondazioni di diritto privato, di cui disciplina lo statuto, la stima del patrimonio, gli organi e la partecipazione dei privati.

Art. 4 del regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che come esposto chiaramente nel titolo del provvedimento introduce tutta una serie di regole che hanno l'obiettivo di snellire la procedura per ottenere la licenza necessaria ad esercitare attività di spettacolo.

Diritto dello spettacolo: il codice civile

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Il codice civile non contiene una disciplina specifica in materia di spettacolo. Esso si limita indirettamente a stabilire le regole dell'associazionismo no profit, applicabile anche ai settori della cultura e dello spettacolo, dagli artt. 12 a 42. La materia è interessata dalle regole civilistiche anche quando l'attività è svolta in forma imprenditoriale, libero professionale, autonoma, familiare, societaria e cooperativa.

Diritto dello spettacolo: il rapporto di lavoro artistico

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Nel mondo dello spettacolo, il rapporto di lavoro, in linea di massima, assume le stesse forme previste negli altri settori: autonomo, dipendente (indeterminato, determinato, a tempio pieno e part-time), parasubordinato, a chiamata, di somministrazione, occasionale, stage, di apprendistato. I lavoratori dello spettacolo sono tuttavia sottoposti a una particolare disciplina previdenziale. L'INPS infatti gestisce forme previdenziali sostitutive tramite la previsione di due fondi:

  • Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)
  • Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).

Per maggiori informazioni sul trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo vai alla sezione specifica sul portale Inps.

Diritto dello spettacolo: il Codice

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Il 12 dicembre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Codice dello Spettacolo. Il testo della legge delega n. 175/2017 "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia", composto da 7 articoli prevede:

  • stanziamento di maggiori risorse per lo spettacolo tramite l'incremento graduale del Fondo Unico per lo Spettacolo;
  • incentivi fiscali per la musica;
  • fondi per sostenere la cultura nei territori terremotati;
  • più risorse alle scuole;
  • estensione dell'Art Bonus a tutti i comparti dello spettacolo;
  • creazione del Consiglio Superiore dello Spettacolo;
  • aggiornamento delle norme sulle Fondazioni liriche;
  • abolizione progressiva dello sfruttamento degli animali nei circhi.

Gli obiettivi del Codice sono:

  • la promozione dello spettacolo, di cui si riconosce il valore educativo e di lotta al disagio;
  • la promozione della pluralità espressiva e dei progetti di lavoro innovativi;
  • l'incremento della competenza tecnica e artistica dei professionisti dello spettacolo attraverso l'incontro con formazione, turismo e cultura.

Approvata la legge delega, al nuovo Governo il compito di mettere mano ai decreti attuativi.


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