Per la Suprema Corte la contemporanea presenza di un procedimento penale e amministrativo esclude la violazione del ne bis in idem

Avv. Francesca Servadei - La III Sezione della Suprema Corte, con sentenza del 14 febbraio 2018, numero 6993/18 (sotto allegata), ha statuito il seguente principio di diritto: non sussiste la violazione del ne bis in idem paralleli procedimenti in materia penale ed in materia amministrativo-tributario.

Il principio del ne bis in idem

Il principio cardine, quello del ne bis in idem, modello di garanzia per il cittadino è contemplato nell'articolo 7 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, (CEDU), questo perché nessuno può essere processato ovvero punito per un reato, relativamente al quale, nella giurisdizione del medesimo Stato, il cittadino sia stato assolto ovvero condannato a seguito di sentenza passata in giudicato.

La Corte di Strasburgo ha reso palese che in virtù dell'articolo 3 del Protocollo e della CEDU non è escluso che lo Stato possa porre in essere un sistema di condotte che violano i diritti dei cittadini, come per esempio l'evasione fiscale, articolandosi in procedimenti distinti, purchè le diverse risposte sanzionatorie non pregiudichino l'interessato, con la conseguenza che la Corte vagli la strategia posta in essere da ogni singolo Stato affinchè lo stesso non eserciti un bis in idem ovvero le diverse risposte sanzionatorie siano il risultato di un sistema volto ad affrontare i diversi aspetti dell'illecito in modo prevedibile e proporzionato nel contesto di una strategia uniforme.

Nel caso sottoposto alla III Sezione della Corte di Cassazione, deve ritenersi escluso, in virtù dell'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU, in quanto vi è una stretta connessione in termini di tempo costituendo elemento tale da considerare le due sanzioni irrogate pareti di un unico sistema sanzionatorio volto a sanzionare un illecito. Laddove sussiste la concorrenza tra una sanzione tributaria ed una penale è necessario verificare che quest'ultima aggiunga un quid plus, quindi un elemento ulteriore, rispetto all'omissione del tributo.

Avv. Francesca Servadei

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Cassazione sentenza n. 6993/2018

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