Avv. Cristina Matricardi |

Anche il disoccupato che subisce infortunio va risarcito

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 26081/2005) ha stabilito che i disoccupati che subiscano dei danni a seguito di un infortunio hanno diritto ad essere risarciti alla pari dei soggetti che hanno un lavoro. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che “un danno patrimoniale risarcibile da riduzione della capacità di guadagno può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza una occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto, in tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito all'epoca dell'infortunio può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che, proiettandosi per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà un'attività remunerata”. Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un motociclista romano che, a causa di un sinistro, aveva riportato lesioni personali con una invalidità permanente del 25%.

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza n.26081/2005

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da D. V.

Ed invero, come risulta chiaramente dalla lettura della sentenza gravata (v., in particolare, quanto esposto a pag. 6), la Corte di merito ha dichiarato la nullità dell’appello da quello proposto ai sensi degli artt. 342 primo comma, 163 e 164 c.p.c., rilevando l’indeterminatezza dell’atto di appello che ha comportato l’impossibilità di individuare sia il petitum formulato che le ragioni della richiesta, mentre su questo punto della decisione non si riscontra alcuna censura da parte del ricorrente, il cui gravame investe infatti, come si avrà modo di verificare in prosieguo, tutt’altri punti o capi della sentenza impugnata.

Quanto, invece, al ricorso proposto da D. S., rileva il Collegio che il primo motivo, che denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost., 1223, 2043, 2056, 2059in tema di risarcimento danni alla persona [1], è fondato.

Giustamente, infatti, il ricorrente lamenta il mancato accoglimento del motivo di appello riguardante il diniego di qualsiasi suo diritto al risarcimento per il danno patito di natura patrimoniale in conseguenza dei postumi permanenti delle lesioni dal medesimo subite, invalidanti nella misura del 25% secondo le valutazioni del CTU: mancato riconoscimento giustificato dai giudici di appello con la mancata prova, da parte di D. S., dell’avvenuta diminuzione della sua capacità lavorativa e, quindi, del suo reddito.

Ed invero, un danno patrimoniale risarcibile da riduzione della capacità di guadagno può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza una occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto, in tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito all’epoca dell’infortunio può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che, proiettandosi per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà un’attività remunerata.

Questo danno si ricollega con ragionevole certezza alla riduzione delle capacità lavorative specifiche conseguenti alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita e va liquidato in aggiunta rispetto a quello del danno biologico riguardante il bene della salute.

Il danno in questione può anche liquidarsi in via equitativa tenuto conto dell’età della vittima stessa, del suo ambiente social e della sua vita di relazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 15/4/1996, n. 3539, rv. 497042).

Nel caso di specie, invece, la Corte di Appello ha omesso di valutare, con adeguata motivazione, in quale misura le accertate menomazioni subite da D. S., con postumi permanenti invalidanti al 25%, abbiano inciso negativamente sull’effettiva capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica del medesimo, conforme cioè alle sue aspettative ed attitudini, oltre che alle sue condizioni personali e sociali.

Non solo, ma la stessa Corte di appello, laddove ha ritenuto l’assoluto difetto di prova, da parte del D., relativamente al danno patrimoniale da invalidità permanente, ha comunque omesso altresì ogni valutazione circa la rilevanza da attribuire in subiecta materia alla prova per presunzioni semplici, tenendo presente il principio che ai fini di tale prova non occorre che tra il fatto da provare (nel caso di specie, la riduzione della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, del ricorrente) sia desumibile dal fatto noto (l’invalidità permanente al 25%) come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (cfr. Cass. civ., sez. II, 10/4/1996, n. 3302, rv. 496893).

L’impugnata sentenza va, perciò, cassata in relazione al primo motivo accolto; e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che dovrà attendersi nella sua decisione ai su enunciati principi (sub n. 3).

Dato l’accoglimento del motivo suddetto ed i conseguenti provvedimenti ex art. 383 c.p.c., deve ritenersi assorbito il secondo motivo di gravame, con cui si erano denunciate la violazione dell’art. 91 c.p.c. e l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla disposta compensazione nella misura dei 2/3 delle spese del giudizio di appello.

Concorrono giusti motivi per la compensazione tra tutte le parti delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da D. V.; accoglie il primo motivo del ricorso di D. S., assorbito il secondo; cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma; dichiara compensate le spese di questo grado del giudizio tra tutte le parti.

Roma, 27/9/05.


Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2005.




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