La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 41571/2005) ha stabilito che non giustifica lo spostamento del processo l'esposizione del Crocefisso in un'aula giudiziaria in quanto la circostanza non è lesiva della libertà morale dell'imputato.
I Giudici del Palazzaccio hanno sottolineato che “l'unica fonte normativa dell'esposizione del crocefisso nelle aule di udienza è la circolare emanata il 29/5/1929 dall'allora ministro di grazia e giustizia, il quale prescriveva che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all'effige di Sua Maestà il Re, sia istituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione, spiegando che il simbolo venerato doveva essere solenne ammonimento di verità e di giustizia”.
I Giudici hanno inoltre precisato che “proprio in conformità alla natura intrinseca dell'istituto processuale di cui trattasi, che si risolve nel trasferimento del giudizio ad altro ufficio territoriale, la norma dell'art. 45 è chiarissima nell'indicare come presupposto necessario il carattere locale, cioè localmente circoscritto, della situazione idonea a turbare l'imparzialità e serenità del giudizio” e che “l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, e pertanto richiede una interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, ivi comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii”. Tanto premesso, prosegue la Corte “non è dubitabile che la esposizione del crocefisso nell'aula di udienza è una situazione astrattamente sussimibile nella fattispecie processuali di cui all'art. 45 c.p.p. se si ha riguardo al suo carattere extraprocessuale” e che, pertanto “ne consegue che non può invocarsi l'istituto della rimessione del processo per scongiurare un pericolo di parzialità del giudice o di turbamento del giudizio, quando la situazione che asseritamente genera quel pericolo ha dimensione nazionale, essendo evidente che in tal caso anche la translatio iudicii non sarebbe in grado rimuovere o evitare quella stessa situazione che si assume pregiudizievole per l'imparzialità e serenità del giudizio”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istituto della rimessione del processo di cui all’art. 45 c.p.p., come sostituito dall’art. 1 della legge 7/11/2002 n. 248, presuppone che gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudichino la libera determinazione delle persone che partecipano al processo stesso ovvero la sicurezza e l’incolumità pubblica, oppure determino motivi di legittimo sospetto sull’imparzialità del giudice.
Secondo l’interpretazione corrente, che ne valorizza la collocazione sotto il titolo primo del libro primo del codice di rito, relativo al giudice, esso tutela l’imparzialità dell’intero ufficio giudicante territorialmente competente, indipendentemente da situazioni che riguardino il giudice individuale o collegiale investito dal processo.
A ben vedere, però, l’istituto tutela direttamente e più generalmente il regolare svolgimento del processo, garantendo la libera determinazione di tutte le persone che partecipano al giudizio (giudice, pubblico ministero, imputato, testimoni, periti), e soltanto indirettamente e specificamente intende assicurare la imparzialità del giudice.
In conformità a questa ratio, infatti, nel caso di specie la norma dell’art. 45 è invocata propriamente per la tutela della libertà morale dell’imputato, che, chiamato a rispondere del delitto di vilipendio della religione cattolica, si sente (si dichiara) turbato nella sua libertà morale per effetto della esposizione nell’aula giudiziaria del crocefisso, simbolo religioso per eccellenza di quella religione cattolica (e cristiana) che è oggetto giuridico della norma incriminatrice.
Come ricorda lo stesso istante, unica fonte normativa dell’esposizione del crocefisso nelle aule di udienza è la circolare emanata il 29/5/1929 dall’allora ministro di grazia e giustizia, il quale prescriveva che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all’effige di Sua Maestà il Re, sia istituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione, spiegando che il simbolo venerato doveva essere solenne ammonimento di verità e di giustizia.
Si tratta quindi di una norma interna, emanata dal ministro competente, e diretta agli uffici giudiziari per disciplinare lo svolgimento dei servizi amministrativi relativi alla giustizia, anche se può avere incidenza indiretta sulle posizioni soggettive di terzi estranei a quella amministrazione.
L’istante contesta radicalmente la legittimità costituzionale nonché la persistente validità ed efficacia di quella circolare, sollevando questioni importanti che tuttavia esulano propriamente dal thema decidendum, il quale riguarda preliminarmente l’applicabilità dell’art. 45 c.p.p.
Solo dopo aver accertato la concreta applicabilità di questa norma, infatti, si potrebbe affrontare il problema evocato nell’istanza: se, cioè, dopo l’avvento della Carta repubblicana, che all’art. 8 ha introdotto il principio della laicità dello Stato e della parità delle varie confessioni religiose davanti alla legge, la suddetta circolare sia tuttora valida e vincolante per l’amministrazione degli uffici giudiziari (come ha ritenuto la nota n. 5160 del Ministero dell’Interno in data 5/100/1984, in risposta d apposito quesito sollevato dal Ministero di Grazia e Giustizia) in virtù dei sopravvenuti Accordi di modificazione dei Patti Lateranensi, ratificati con legge 25/3/1985, i quali, con l’art. 9, hanno stabilito che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano.
Con la duplice conseguenza, sostenuta dalla citata nota ministeriale e dal successivo parere del Consiglio di Stato n. 63 del 27/4/1988, che il crocefisso può essere assunto anche come simbolo culturale della nostra tradizionale identità nazionale, e che questo elemento storico culturale può essere invocato per giustificare la deroga al principio di cui all’art. 8, comma 1, cost.
Per più ragioni esula dal thema decidendum anche il connesso problema di valutare se la predetta normativa amministrativa sia conforme o no ai principi di laicità e di pluralismo religioso consacrati negli artt. 8 e 19 della Costituzione.
Infatti, il giudice ordinario non può attivare il sindacato di legittimità costituzionale su una questione che non sia rilevante nel processo de quo e che per giunta riguardi un norma di rango non legislativo, ma amministrativo, qual è la suddetta circolare ministeriale.
In secondo luogo non spetta allo stesso giudice, e tanto meno al giudice di legittimità competente ex artt. 46,comma 3, e 48 c.p.p., il compito di disapplicare una circolare amministrativa che attiene a una materia, qual è quella della manutenzione degli uffici giudiziari e dei loro arredi, assolutamente estranea alle attribuzioni giurisdizionali della magistratura.
Al proposito non è inopportuno ricordare che, recentemente, in una questione analoga riguardante la esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, proprio perché detta esposizione era disciplinata da norme di carattere regolamentare prive di rango legislativo (n. 389 del 26/10/2004).
Venendo quindi al tema preliminare, giova sottolineare che l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, e pertanto richiede una interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, ivi comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un., ord. N. 13687 del 26/3/2003, Berlusconi e altri, rv. 223638).
Tanto premesso, non è dubitabile che la esposizione del crocefisso nell’aula di udienza è una situazione astrattamente sussumibile nella fattispecie processuali di cui all’art. 45 c.p.p. se si ha riguardo al suo carattere extraprocessuale.
Come è noto, infatti, dottrina e giurisprudenza escludono che possano assumere rilevanza per la rimessione del giudizio situazioni o fenomeni di turbativa interni alla dialettica processuale.
In questo senso sono corrette le argomentazioni svolte nella richiesta sottoscritta da A.S..
È però altrettanto indubitabile che la esposizione del crocefisso esula dalla fattispecie processuale de qua perché difetta dell’imprescindibile carattere locale.
Proprio in conformità alla natura intrinseca dell’istituto processuale di cui trattasi, che si risolve nel trasferimento del giudizio ad altro ufficio territoriale, la norma dell’art. 45 è chiarissima nell’indicare come presupposto necessario il carattere locale, cioè localmente circoscritto, della situazione idonea a turbare l’imparzialità e serenità del giudizio.
E’ notorio invece che la esposizione del crocefisso nelle aule giudiziarie non è limitata al tribunale di Verona, e neppure agli uffici giudiziari di quella città, ma si estende agli uffici di tutto il territorio nazionale; in piena conformità, del resto, al contenuto della menzionata fonte ministeriale, che indirizzava l’obbligo di esporre il crocefisso a tutti i capi degli uffici giudiziari nazionali.
Ne consegue che non può invocarsi l’istituto della rimessione del processo per scongiurare un pericolo di parzialità del giudice o di turbamento del giudizio, quando la situazione che asseritamente genera quel pericolo ha dimensione nazionale, essendo evidente che in tal caso anche la translatio iudicii non sarebbe in grado rimuovere o evitare quella stessa situazione che si assume pregiudizievole per l’imparzialità e serenità del giudizio.
Per questa ragione, del tutto correttamente parte della dottrina ha escluso l’applicabilità dell’istituto quando ricorrono turbative processuali di ampia portata, come le campagne di stampa a livello nazionale sul processo in corso, tali da estendere la propria influenza all’intero territorio nazionale e quindi a una pluralità di organi giudiziari.
A maggior ragione l’applicabilità è esclusa nel caso di specie, in cui la dimensione o estensione nazionale della situazione di turbativa non ha carattere sociologico, ma ha natura propriamente giuridica, derivando da una circolare ministeriale che è applicata da tutti gli uffici destinatari.
Se ne deve concludere che l’istanza di rimessione formulata dallo S. è inammissibile per difetto dei richiesti presupposti legali.
Tale inammissibilità assorbe la richiesta di sospensione del processo formulata dall’istante in via preliminare.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, al rigetto e alla inammissibilità dell’istanza di rimessione consegue obbligatoriamente la condanna alle spese dl processo incidentale ex art. 616, primo periodo, c.p.p., e facoltativamente la condanna a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ex art. 48, comma 6, c.p.p. (Cass. sez. I, n. 4633 del 15/7/1996, Argenti, rv. 205587; Cass. sez. I, n. 944 del 9/2/2000, Tiani, rv. 216006).
In concreto, ritiene il collegio che l’istante debba essere condannato nella misura minima di 1000,00 Euro, avendo egli fatto un uso chiaramente strumentale dell’istituto della rimessione per fini estranei alla sua propria funzione istituzionale.
P.Q.M.
La Corte suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Roma, 28/9/2005.
Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2005.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sentenza n. 41571/2005CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istituto della rimessione del processo di cui all’art. 45 c.p.p., come sostituito dall’art. 1 della legge 7/11/2002 n. 248, presuppone che gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudichino la libera determinazione delle persone che partecipano al processo stesso ovvero la sicurezza e l’incolumità pubblica, oppure determino motivi di legittimo sospetto sull’imparzialità del giudice.
Secondo l’interpretazione corrente, che ne valorizza la collocazione sotto il titolo primo del libro primo del codice di rito, relativo al giudice, esso tutela l’imparzialità dell’intero ufficio giudicante territorialmente competente, indipendentemente da situazioni che riguardino il giudice individuale o collegiale investito dal processo.
A ben vedere, però, l’istituto tutela direttamente e più generalmente il regolare svolgimento del processo, garantendo la libera determinazione di tutte le persone che partecipano al giudizio (giudice, pubblico ministero, imputato, testimoni, periti), e soltanto indirettamente e specificamente intende assicurare la imparzialità del giudice.
In conformità a questa ratio, infatti, nel caso di specie la norma dell’art. 45 è invocata propriamente per la tutela della libertà morale dell’imputato, che, chiamato a rispondere del delitto di vilipendio della religione cattolica, si sente (si dichiara) turbato nella sua libertà morale per effetto della esposizione nell’aula giudiziaria del crocefisso, simbolo religioso per eccellenza di quella religione cattolica (e cristiana) che è oggetto giuridico della norma incriminatrice.
Come ricorda lo stesso istante, unica fonte normativa dell’esposizione del crocefisso nelle aule di udienza è la circolare emanata il 29/5/1929 dall’allora ministro di grazia e giustizia, il quale prescriveva che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all’effige di Sua Maestà il Re, sia istituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione, spiegando che il simbolo venerato doveva essere solenne ammonimento di verità e di giustizia.
Si tratta quindi di una norma interna, emanata dal ministro competente, e diretta agli uffici giudiziari per disciplinare lo svolgimento dei servizi amministrativi relativi alla giustizia, anche se può avere incidenza indiretta sulle posizioni soggettive di terzi estranei a quella amministrazione.
L’istante contesta radicalmente la legittimità costituzionale nonché la persistente validità ed efficacia di quella circolare, sollevando questioni importanti che tuttavia esulano propriamente dal thema decidendum, il quale riguarda preliminarmente l’applicabilità dell’art. 45 c.p.p.
Solo dopo aver accertato la concreta applicabilità di questa norma, infatti, si potrebbe affrontare il problema evocato nell’istanza: se, cioè, dopo l’avvento della Carta repubblicana, che all’art. 8 ha introdotto il principio della laicità dello Stato e della parità delle varie confessioni religiose davanti alla legge, la suddetta circolare sia tuttora valida e vincolante per l’amministrazione degli uffici giudiziari (come ha ritenuto la nota n. 5160 del Ministero dell’Interno in data 5/100/1984, in risposta d apposito quesito sollevato dal Ministero di Grazia e Giustizia) in virtù dei sopravvenuti Accordi di modificazione dei Patti Lateranensi, ratificati con legge 25/3/1985, i quali, con l’art. 9, hanno stabilito che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano.
Con la duplice conseguenza, sostenuta dalla citata nota ministeriale e dal successivo parere del Consiglio di Stato n. 63 del 27/4/1988, che il crocefisso può essere assunto anche come simbolo culturale della nostra tradizionale identità nazionale, e che questo elemento storico culturale può essere invocato per giustificare la deroga al principio di cui all’art. 8, comma 1, cost.
Per più ragioni esula dal thema decidendum anche il connesso problema di valutare se la predetta normativa amministrativa sia conforme o no ai principi di laicità e di pluralismo religioso consacrati negli artt. 8 e 19 della Costituzione.
Infatti, il giudice ordinario non può attivare il sindacato di legittimità costituzionale su una questione che non sia rilevante nel processo de quo e che per giunta riguardi un norma di rango non legislativo, ma amministrativo, qual è la suddetta circolare ministeriale.
In secondo luogo non spetta allo stesso giudice, e tanto meno al giudice di legittimità competente ex artt. 46,comma 3, e 48 c.p.p., il compito di disapplicare una circolare amministrativa che attiene a una materia, qual è quella della manutenzione degli uffici giudiziari e dei loro arredi, assolutamente estranea alle attribuzioni giurisdizionali della magistratura.
Al proposito non è inopportuno ricordare che, recentemente, in una questione analoga riguardante la esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, proprio perché detta esposizione era disciplinata da norme di carattere regolamentare prive di rango legislativo (n. 389 del 26/10/2004).
Venendo quindi al tema preliminare, giova sottolineare che l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, e pertanto richiede una interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, ivi comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un., ord. N. 13687 del 26/3/2003, Berlusconi e altri, rv. 223638).
Tanto premesso, non è dubitabile che la esposizione del crocefisso nell’aula di udienza è una situazione astrattamente sussumibile nella fattispecie processuali di cui all’art. 45 c.p.p. se si ha riguardo al suo carattere extraprocessuale.
Come è noto, infatti, dottrina e giurisprudenza escludono che possano assumere rilevanza per la rimessione del giudizio situazioni o fenomeni di turbativa interni alla dialettica processuale.
In questo senso sono corrette le argomentazioni svolte nella richiesta sottoscritta da A.S..
È però altrettanto indubitabile che la esposizione del crocefisso esula dalla fattispecie processuale de qua perché difetta dell’imprescindibile carattere locale.
Proprio in conformità alla natura intrinseca dell’istituto processuale di cui trattasi, che si risolve nel trasferimento del giudizio ad altro ufficio territoriale, la norma dell’art. 45 è chiarissima nell’indicare come presupposto necessario il carattere locale, cioè localmente circoscritto, della situazione idonea a turbare l’imparzialità e serenità del giudizio.
E’ notorio invece che la esposizione del crocefisso nelle aule giudiziarie non è limitata al tribunale di Verona, e neppure agli uffici giudiziari di quella città, ma si estende agli uffici di tutto il territorio nazionale; in piena conformità, del resto, al contenuto della menzionata fonte ministeriale, che indirizzava l’obbligo di esporre il crocefisso a tutti i capi degli uffici giudiziari nazionali.
Ne consegue che non può invocarsi l’istituto della rimessione del processo per scongiurare un pericolo di parzialità del giudice o di turbamento del giudizio, quando la situazione che asseritamente genera quel pericolo ha dimensione nazionale, essendo evidente che in tal caso anche la translatio iudicii non sarebbe in grado rimuovere o evitare quella stessa situazione che si assume pregiudizievole per l’imparzialità e serenità del giudizio.
Per questa ragione, del tutto correttamente parte della dottrina ha escluso l’applicabilità dell’istituto quando ricorrono turbative processuali di ampia portata, come le campagne di stampa a livello nazionale sul processo in corso, tali da estendere la propria influenza all’intero territorio nazionale e quindi a una pluralità di organi giudiziari.
A maggior ragione l’applicabilità è esclusa nel caso di specie, in cui la dimensione o estensione nazionale della situazione di turbativa non ha carattere sociologico, ma ha natura propriamente giuridica, derivando da una circolare ministeriale che è applicata da tutti gli uffici destinatari.
Se ne deve concludere che l’istanza di rimessione formulata dallo S. è inammissibile per difetto dei richiesti presupposti legali.
Tale inammissibilità assorbe la richiesta di sospensione del processo formulata dall’istante in via preliminare.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, al rigetto e alla inammissibilità dell’istanza di rimessione consegue obbligatoriamente la condanna alle spese dl processo incidentale ex art. 616, primo periodo, c.p.p., e facoltativamente la condanna a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ex art. 48, comma 6, c.p.p. (Cass. sez. I, n. 4633 del 15/7/1996, Argenti, rv. 205587; Cass. sez. I, n. 944 del 9/2/2000, Tiani, rv. 216006).
In concreto, ritiene il collegio che l’istante debba essere condannato nella misura minima di 1000,00 Euro, avendo egli fatto un uso chiaramente strumentale dell’istituto della rimessione per fini estranei alla sua propria funzione istituzionale.
P.Q.M.
La Corte suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Roma, 28/9/2005.
Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2005.





