L'utilizzabilità delle sommarie informazioni in sede di udienza dibattimentale ex art. 512 c.p.p.
di Mara M. - L'art. 512 c.p.p. sancisce la possibilità − su richiesta di parte − che il giudice del processo dia lettura delle dichiarazioni rese a titolo di sommarie informazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria, ai difensori delle parti private e al giudice dell'udienza preliminare, ove si verifichi una sopraggiunta (e non prevedibile) impossibilità che i soggetti che le hanno rilasciate depongano sugli stessi fatti in sede dibattimentale.

Lettura atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

La ratio della norma si rintraccia chiaramente nella volontà del legislatore di non "mandare perse" le conoscenze assunte in fase di indagine o durante l'udienza preliminare.

È necessario, tuttavia, che l'impossibilità dei dichiaranti a testimoniare nel processo non fosse prevedibile, dalla parte processuale interessata, al momento del rilascio delle dichiarazioni di cui sopra (la lettera della norma parla precisamente di "fatti o circostanze imprevedibili" quali cause dell'impossibilità di ripetizione). In caso contrario, il giudice del giudizio non potrà ammettere la lettura dibattimentale di tali dichiarazioni. Ciò per evitare facili strumentalizzazioni.

La giurisprudenza sull'utilizzabilità delle sommarie informazioni

In tema di utilizzabilità durante il processo delle sommarie informazioni ai fini della formazione della prova, è possibile confrontare una fiorita giurisprudenza di legittimità.

Età avanzata come prevedibile causa di impossibilità a testimoniare?

Ad esempio, la sent. Cass. n. 24688/2016 stabilisce la non rilevanza dell'età anagrafica del dichiarante, ai fini della prevedibilità dell'impossibilità di questi a deporre durante il processo. In particolare, gli Ermellini sottolineano che la futura non ripetibilità delle dichiarazioni rese dalla persona informata dei fatti non può presumersi unicamente in virtù della (lontana) data di nascita della stessa; ma può prevedersi, ad esempio, conoscendo lo stato di malattia seria e ingravescente che affligga eventualmente il soggetto.

Quando può parlarsi di impossibilità sopravvenuta a testimoniare

A proposito, poi, dell'impossibilità sopravvenuta a testimoniare della persona informata dei fatti (e quindi, dell'ammissibilità della lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese in fase predibattimentale), la sent. Cass. n. 16445/2014 dice che non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche di cui all'art. 159 c.p.p. (da condurre nel luogo di nascita, in quello dell'ultima dimora anagrafica etc.); ma è richiesto altresì che il giudice ponga in essere ogni altro accertamento idoneo alla specifica situazione personale del dichiarante, quale risultante dagli atti.

Lettura della denuncia-querela

Ancora, si veda la sentenza Cass. n. 51416/2013 a proposito della lettura in dibattimento della denuncia-querela, quando il querelante − per fatti o circostanze sopraggiunti e imprevedibili − non possa più essere escusso in fase di processo. In questo caso, si sottolinea come l'atto non rilevi soltanto formalmente quale condizione di procedibilità (come avveniva in passato in base all'art. 511, IV co c.p.p.), ma anche contenutisticamente con finalità probatoria.

Dichiarazioni acquisite ex art. 512 per basare una sentenza di condanna?

Infine, ricordiamo la sentenza di Cassazione n. 14807/2012 che − sulla scorta di un principio richiamato dalla giurisprudenza europea (vedi art. 6 CEDU) − ribadisce l'impossibilità di fondare la responsabilità dell'imputato, unicamente o in maniera preponderante, su dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.


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