Non basta la sottrazione di generi alimentari per ipotizzare lo stato di necessità del ladro. Per escludere il reato di furto, inoltre, bisogna provare che il bisogno non può essere soddisfatto con mezzi leciti

di Marina Crisafi - Inevitabile la condanna per tentato furto per chi viene beccato all'uscita del supermercato con del cibo nascosto nei pantaloni per il valore di 14 euro. Non regge né l'ipotesi dello stato di necessità né quella di urgente bisogno. Così ha sancito la quinta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 10094/2018 depositata ieri (sotto allegata), respingendo il ricorso di un uomo condannato in appello per tentato furto di generi alimentari del valore di 14 euro, sottratti dai banchi di un supermercato, occultati nei pantaloni e portati fuori dal negozio senza pagarne il corrispettivo.

La vicenda

L'uomo ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che, riconosciuta l'attenuante ex art. 62, n. 4 cp, confermava la condanna del giudice di prime cure per tentato furto, adducendo che la decisione era carente di motivazione in ordine alla sua richiesta di assoluzione, trattandosi di furto commesso per necessità.

Non basta rubare cibo per l'ipotesi di furto commesso per necessità

I giudici della cassazione però non sono d'accordo e reputano il ricorso manifestamente infondato.

La corte d'appello, innanzi alla quale è stato invocato lo stato di necessità, affermano infatti, "ha già rilevato che di esso non vi è prova, non potendo ritenersi sufficiente - per il fine anzidetto - il fatto che i beni sottratti siano di natura alimentare". Di tale rilievo, aggiungono "il ricorrente non tiene conto, finendo col proporre un motivo privo di specificità".

A nulla vale, pertanto, richiamare precedenti giurisprudenziali, peraltro non pertinenti al caso di specie, trattandosi di merce dal valore non infimo, e insistere in una prospettazione priva di qualsiasi supporto probatorio.

Esclusa anche la derubricazione del reato in furto lieve ex art. 626 cp, che ricorre quando il fatto è commesso "per provvedere a un grave ed urgente bisogno". Nella specie, nessun elemento dimostra la sussistenza di tale condizione, né la prova, che "il bisogno non possa essere soddisfatto con mezzi leciti" come richiede appunto l'ipotesi di furto attenuata. Per cui, condanna confermata oltre al pagamento di 2mila euro alla Cassa delle ammende.

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Cassazione, sentenza n. 10094/2018

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