Se vi è il rischio di individuare delle fonti alle quali il giornalista aveva garantito l'anonimato il provvedimento può risultare illegittimo

di Valeria Zeppilli - Se il sequestro probatorio del PC o di altro materiale di un giornalista non rispetta i parametri di pertinenzialità e proporzionalità, il decreto che lo ha disposto deve essere annullato senza trattenere i dati acquisiti.

Ma quando possono dirsi violati i predetti parametri? Per la Corte di cassazione anche quando dal sequestro derivi il rischio di individuare delle fonti alle quali il giornalista aveva garantito l'anonimato.

Come si evince dalla sentenza numero 9989/2018 qui sotto allegata, infatti, in tali casi il provvedimento può pregiudicare l'attività del giornalista e del giornale per il quale lavora, anche ledendone la reputazione agli occhi delle future fonti, e, pertanto, può costituire una violazione della libertà di espressione.

Elementi necessari per il sequestro

Di conseguenza, il provvedimento di ricerca della prova nei confronti di un giornalista in relazione ad atti e documenti relativi alla sua attività professionale è legittimo solo se, ai fini della prova del reato per cui si procede, sia indispensabile rilevare la fonte informativa del professionista e sia impossibile accertare diversamente la veridicità della notizia in suo possesso.

Su questi presupposti, inoltre, occorre poi limitarsi ad apporre il vincolo solo su "quanto è strettamente necessario per l'accertamento dello specifico fatto oggetto di indagine".

Corte di cassazione testo sentenza numero 9989/2018
Valeria Zeppilli

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