Le conseguenze dell'accettazione nel contratto d'appalto, la riconoscibilità dei difetti dell'opera e i termini per far valere la garanzia per vizi e difformità

Avv. Marco Sicolo - Nel contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La relativa denuncia da parte del committente deve rispettare termini decadenziali ben precisi, decorsi i quali l'assuntore rimane libero dalla corrispondente responsabilità.

La verifica dell'opera e la sua accettazione

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Al fine di agevolare il riscontro di tali difetti, l'art. 1665 dispone che il committente, prima della consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.

All'esito di tale verifica, il committente può accettare l'opera senza riserve: in tal caso, egli perde il diritto a far valere la garanzia, se le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili (art. 1667, primo comma).

Va notato che l'opera si intende accettata anche se il committente non proceda alla verifica senza giusti motivi o non ne comunichi il risultato entro un breve termine.

La riconoscibilità delle difformità e dei vizi

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Con riguardo alla riconoscibilità delle difformità e dei vizi, è opportuno sottolineare che la giurisprudenza è oscillante sul grado di competenza esigibile dal committente.

Alcune pronunce più risalenti propendono per un'accezione tecnica della riconoscibilità: per non perdere il diritto alla garanzia e la connessa facoltà di denunzia, il committente sarebbe tenuto a riconoscere i vizi normalmente rilevabili da un soggetto dotato di media competenza tecnica.

Sentenze più recenti hanno invece focalizzato l'attenzione sul grado di esperienza del committente. Secondo questo orientamento, se un committente inesperto non si avvede di un vizio di cui si sarebbe facilmente avveduto un tecnico, egli rimane in facoltà di denunciarlo successivamente, nonostante l'accettazione senza riserve.

L'ultima parte del primo comma dell'art. 1667 c.c. chiarisce che l'obbligo di garanzia in capo all'appaltatore persiste se, nonostante l'accettazione del committente in presenza di difformità o vizi riconoscibili, questi ultimi siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Al proposito, si ritiene che il semplice silenzio sia sufficiente a integrare la malafede.

Vizi palesi e vizi occulti

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In base a quanto sopra descritto, è possibile affermare che per contestare i vizi palesi, cioè quelli conosciuti o riconoscibili di cui al primo comma dell'art. 1667 c.c., non occorre specifica denuncia, essendo sufficiente la mancata accettazione dell'opera o la sua accettazione con riserva.

I vizi occulti, invece, cioè quelli non riconoscibili e non conosciuti dal committente, sono denunziabili ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

La denuncia delle difformità e dei vizi dell'opera: tempi e forme

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A norma del secondo comma dell'art. 1667 c.c., "il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta".

La natura di termine decadenziale fa sì che esso non sia suscettibile di sospensione o di interruzione, né sia rilevabile d'ufficio in giudizio.

La denuncia è un atto a forma libera, salvo patto contrario, ma è evidente come l'onere della prova circa la sua tempestiva effettuazione ricada sul committente.

Riguardando vizi occulti, non è richiesto che essa abbia un contenuto particolarmente analitico. Si ritiene, però, che debba contenere quanto meno una sintetica indicazione dei vizi e delle difformità. Non è ammissibile, invece, una contestazione dell'opera del tutto generica (cfr. Cass. Civ., II sez., n. 25433/13).

Non è necessaria la denuncia se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

Prescrizione dell'azione e conseguenze della presenza di vizi o difformità

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L'azione di garanzia contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.

Il committente convenuto in giudizio per il pagamento, però, può sempre far valere la garanzia, purché abbia denunciato le difformità o i vizi nel termine di sessanta giorni dalla scoperta ed entro i due anni dalla consegna.

Quanto alle conseguenze che derivano dalla presenza di vizi o difformità, il committente può chiedere che essi siano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno per colpa dell'appaltatore. Se l'opera risulta inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Va notato che, limitatamente all'appalto di immobili, l'art. 1669 prevede una garanzia decennale in caso di rovina dell'opera dovuta a vizio del suolo o difetto di costruzione, a condizione che la denunzia venga effettuata entro un anno dalla scoperta.


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