Per la Corte di Cassazione, è retroattivo lo sconto previsto dalla riforma Orlando nel giudizio abbreviato

Avv. Francesca Servadei - Lo sconto di pena conseguente al rito abbreviato, come modificato dalla recente riforma Orlando (legge n. 103/2017) può essere applicato retroattivamente. Così ha statuito la Cassazione (IV sezione penale, sentenza n. 832/2018 sotto allegata), stabilendo, in un procedimento per una contravvenzione, che a fronte della riforma, la pena è diminuita della metà piuttosto che di un terzo, salvo che non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte di Appello, in sede di giudizio abbreviato, condannava, confermando quanto statuito in primo grado, il ricorrente per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e per aver, in tale stato psico-fisico, provocato un sinistro stradale.

Tramite il suo difensore il ricorrente impugnava la sentenza, lamentando, tra l'altro, l'inidoneità della motivazione, l'insufficienza del test di screening in mancanza di analisi di conferma, ed evidenziando la necessità di applicare l'art. 442 comma 3 c.p.p., nel testo introdotto dalla riforma penale, con conseguente riduzione della pena in virtù del rito prescelto.

Rito abbreviato, dopo la riforma Orlando

La riforma Orlando, si ricorda, ha modificato il regime sanzionatorio previsto per il rito abbreviato, differenziando, la riduzione di pena tra delitti e contravvenzioni e prevedendo per i primi, una riduzione di un terzo, per le seconde, invece, una diminuzione della metà.

E proprio sulle contravvenzioni verte il caso di specie, per cui gli Ermellini ritengono che l'ultimo punto di impugnazione sia da accogliere. Nella sentenza viene richiamato un granitico orientamento delle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 18821/2014), secondo le quali, il II comma dell'articolo 442 del codice di rito pur essendo norma processuale ha anche effetti sostanziali, alla luce del trattamento sanzionatorio che alla sua applicazione deriva, per cui soggiace anche al principio di legalità di cui all'articolo 7 della CEDU, ossia irretroattività della previsione più severa ma anche, implicitamente, retroattività o ultrattività della previsione meno severa.

I giudici del Palazzaccio pertanto hanno concluso che la scelta del rito abbreviato e la conseguente riduzione di pena ha ricadute sostanziali, pertanto l'art. 442 comma 2 c.p.p. (come novellato dalla riforma) nella parte in cui prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anzichè di un terzo, se si procede per una contravvenzione, pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applica come stabilisce l'art. 2 c.p., comma 4, anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza, per la rideterminazione della pena.

Avv. Francesca Servadei

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Cassazione, sentenza n. 832/2018

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