"Le pattuizioni convenute dai coniugi antecedentemente o contemporaneamente al decreto di omologazione, e non trasfuse nell'accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest'ultimo, in posizione di non interferenza (perché riguardano un aspetto che non è disciplinato nell'accordo formale e che è sicuramente compatibile con esso, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, ovvero perché hanno un carattere meramente specificativo) oppure in posizione di conclamata e incontestabile maggiore o uguale rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo di cui all'art. 158 c.c".
E' quanto ha di recente stabilito la Prima Sezione della Corte di Cassazione (Sent. n.20290/2005) confermando la pronuncia dei giudici di secondo grado i quali avevano escluso l'invalidità dell'accordo intervenuto tra due coniugi separati prima della omologazione avente ad oggetto l'alienazione della casa coniugale, di proprietà del marito ed assegnata alla moglie, e la ripartizione tra loro del ricavato. Ciò in quanto la perdita dell'abitazione da parte della donna, coniuge assegnatario, era giustificata dall'intenzione di quest'ultima di trasferirsi in un'altra città e comunque compensata dal beneficio economico derivante dall'attribuzione di parte del corrispettivo che le avrebbe consentito di far fronte più largamente alle proprie esigenze ed a quelle della figlia affidatale.
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