Per la Cassazione correttamente i giudici di merito hanno addebitato la separazione anche alla moglie a causa dei suoi atteggiamenti aggressivi e trancianti

di Lucia Izzo - La separazione va addebitata a entrambi i coniugi se sono stati i comportamenti reciproci a determinare una definitiva e insanabile frattura nel loro rapporto: anche la signora è responsabile se, senza alcuno spirito di collaborazione, ha manifestato distacco e disaffezione con comportamenti aggressivi come quello di cambiare la serratura della porta di casa.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 30746/2017 (qui sotto allegata) che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla moglie separata.


Il Tribunale, nel dichiarare la separazione tra i coniugi, l'aveva addebitata a entrambi e aveva rigettato la domanda della donna volta a ottenere un assegno di mantenimento. Decisione confermata anche in Corte d'Appello.

Addebito anche alla moglie a causa dei suoi atteggiamenti aggressivi e trancianti

In Cassazione la signora deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 151, comma 2, c.c.) quanto alla dichiarazione di addebito della separazione anche a suo carico.


Tuttavia, mancano specifiche e puntuali contestazioni nei confronti della sentenza impugnata e la deduzione di errori di diritto, individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesemente violate, non basta a criticare adeguatamente le soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste alla base della controveria.


È necessario, chiarisce la Cassazione, una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettare nel motivo, non bastando la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibile dalla sentenza impugnata.


Nel caso di specie, la Corte di merito, con conclusione corretta e non frustrata dalle doglianze della ricorrente, ha evidenziato che la definitiva e insanabile rottura del rapporto coniugale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata determinata dai comportamenti reciproci dei coniugi.


La signora, in particolare, lungi dall'essere animata da spirito di collaborazione, ha manifestato il proprio distacco e la propria disaffezione "con sterili atteggiamenti aggressivi e trancianti come il cambio della serratura della porta di casa". Il suo ricorso va dunque respinto.


Cass., VI civ., ord. 30746/2017

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