Le Sezioni Unite penali hanno confermato che dopo la riforma del processo penale il ricorso per cassazione contro qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte

di Marina Crisafi - Inammissibile il ricorso per cassazione se non proposto da avvocato cassazionista. Lo hanno affermato le sezioni unite penali della Cassazione, con l'informazione provvisoria n. 30/2017 (sotto allegata), confermando che a seguito della riforma del processo penale (l. n. 103/2017), la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso di legittimità è esclusa contro qualsiasi tipo di provvedimento.

Misure cautelari personali: ricorso in Cassazione solo tramite avvocato iscritto nell'albo speciale

La questione controversa cui la Corte ha dovuto fornire soluzione era la seguente: "Se a seguito delle modifche apportate dalla legge n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 c.p.p., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, permanga la sua legittimazione a proporre personalmente ricorso in materia di cautelari personali".

La risposta degli Ermellini al quesito è negativa. Con la riforma del processo penale, affermano infatti "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione".

Cassazione, informazione provvisoria n. 30/2017

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