Il TAR Catania si esprime in merito alla operativita' dell'art. 6 comma 8 del d.l. n. 244/2016 (c.d. "Milleproroghe)
Avv. Giovanni Francesco Fidone - Con una pronunzia resa in sede cautelare (n. 804 del 23 novembre 2017), il TAR Catania, seppure ad un sommario esame, ha accolto una domanda di sospensiva proposta da una ditta titolare di concessione di commercio su aree pubbliche, che non aveva visto prorogata l'autorizzazione al 31/12/2018 da parte di un Comune.
In particolare, l'ente aveva avviato una procedura ad evidenza pubblica tesa all'assegnazione di spazi commerciali di un mercatino, senza considerare il disposto dell'art. 6 c. 8 del D.L. n. 244/2016 (il c.d. "Milleproroghe"), il quale prevede che il termine delle concessioni di commercio su aree pubbliche, in essere alla data di entrata in vigore della citata disposizione, è prorogato sino al 31/12/2018.
L'intento del legislatore era chiarissimo: obbligare le amministrazioni locali a redigere gli schemi per le selezioni pubbliche, pur nell'intoccabilità delle posizioni in essere, sino alla data del 31 dicembre 2018.
Per tali ragioni, il Tribunale Amministrativo etneo ha accolto l'istanza di misure cautelari promosso dalla ditta ricorrente, ritenendo "prima facie" fondate le deduzioni in ordine alla proroga di cui si è detto e riconoscendo, dunque, l'illegittimità dell'operato dell'ente che non ha rispettato il chiaro dettato del c.d. "milleproroghe".
La pronunzia del TAR Catania segue la scia già tracciata, di recente, dalle ordinanze nn. 98/2017 e 103/2017 del TAR Toscana Firenze.

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