La Cassazione afferma che il pignoramento dell'agente della riscossione ha natura di atto processuale di parte e non di atto pubblico

Avv. Giampaolo Morini - Per quanto concerne l'attestazione di responsabilità della procedura contenuta nell'atto di pignoramento relativa all'allegazione allo stesso dell'elenco delle cartelle di pagamento, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. L'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis, d.p.r. 602/1973, ha natura esecutiva e quindi di atto processuale di parte: la fidefacienza di cui all'art 2700 c.c. è riservata ai soli atti pubblici, dunque la dichiarazione resa dall'agente della riscossione in relazione all'attività compiuta per la redazione dell'atto di pignoramento e ai documenti menzionati non assume il valore di piena fede sino a querela di falso. Lo ha affermato la terza sezione civile della Cassazione (con sentenza n. 26519/2017 del 9 novembre sotto allegata).

Il pignoramento dell'agente della riscossione

Se è vero che ai sensi dell'art. 49 co. 2 d.p.r. 602/1973, le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione, rispetto alle cui funzioni, dunque, sussiste una veste di pubblico ufficiale con poteri di fidefacienza di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., lo stesso non può estendersi, quando tali soggetti agiscono come operatori privati. Dunque, mentre rispetto alla notifica dell'atto di pignoramento l'attività degli agenti di riscossione (se da essi eseguito) assume funzione di pubblico ufficiale la cui piena fede vale sino a querela di falso, relativamente all'attività di stesura dell'atto, che è atto di parte, tale funzione non sussiste, non assumendo, l'atto stesso, natura di atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.

Circa il pignoramento presso terzi[1], si ricorda come con l'art. 3, comma 40, lett. b), del DL 30 settembre 2005, n. 203, sia stato introdotto l'art. 72 bis del DPR n. 602/1973, con il quale è riconosciuto un ulteriore strumento di potenziamento dell'azione esecutiva, consistente nel riconoscimento, a favore del concessionario della riscossione, del potere di pignorare il quinto dello stipendio ovvero di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro.

Tale articolo è stato poi modificato dall'art. 2, comma 6, del DL n. 262/2006: l'attuale rubrica, "Pignoramento dei crediti verso terzi", già esprime con chiarezza la generalizzazione applicativa dell'istituto a tutti i crediti del debitore presso terzi e non più quindi ai soli stipendi o crediti per cessazione del rapporto di lavoro.

Sono tuttavia fatti salvi i crediti pensionistici ed i limiti posti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 545 c.p.c.

Il pignoramento dei crediti verso terzi

Sotto il profilo applicativo, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi non contiene più la citazione di cui all'art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c., bensì, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede, nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, alle rispettive scadenza per le restanti somme.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 72, comma 2, del medesimo decreto (il quale contempla il pignoramento di fitti o pigioni), per cui si procederà, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

Ad ulteriore garanzia dell'effettività dell'azione esecutiva, è stato inoltre previsto (v. art. 75-bis, nel testo riformato dal DL n. 262/2006) che l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi dei citati artt. 72 e 72-bis e degli artt. 543 ss. c.p.c., ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste dal DPR n. 602/1973, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore. Nella predetta richiesta viene indicato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 471/1997.

L'art. 1, comma 142, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha ulteriormente ampliato le disposizioni sul pignoramento dei crediti verso terzi disponendo, mediante l'introduzione del comma 1 bis nell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973, che l'atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione, con l'indicazione, in tal caso, dello stesso agente[2]. In tale ipotesi, questi rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, ed in un secondo momento procede alla vendita.

Ai sensi dell'art. 72 bis[3] DPR n. 602/1973, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4[4] c.p.c. l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede[5]:

a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica[6];

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Inoltre, dall'introduzione dell'articolo 52, comma 1, lettera e), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, l'atto di cui al comma 1 dell'art. 72 bis DPR n. 602/1973, ovvero l'atto di pignoramento presso terzi, può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all' articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Avv. Giampaolo Morini

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

0584361554

[1] Su cui v. M. GIORGETTI, Profili dell'espropriazione forzata tributaria, cit., 227 ss.

[2] V. sul punto C. GLENDI, La "nuova" espropriazione dei crediti del debitore verso terzi nell'esecuzione forzata tributaria, in Corr. trib., 2007, 269.

[3] Articolo aggiunto dall'articolo 3, comma 40, lettera b), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in Legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2006, n. 286.

[4] Art. 543 cpc … 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione

[5] Modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44.

[6] Lettera modificata dall'articolo 52, comma 1, lettera e), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Cassazione, sentenza n. 26519/2017

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