Avv. Nicola Fiorillo - Non di rado accade che il de cuius, spinto da particolari legami affettivi o da attente valutazioni circa l'affidabilità dei suoi discendenti, preferisca, in vita, un determinato successibile, effettuando, in suo favore, attribuzioni dalla dubbia causa.
Vendita di immobile a prezzo irrisorio ad un erede
Classico esempio che sovente si verifica, è la
vendita ad uno dei successibili di un bene immobile per un prezzo irrisorio (immobile del valore di € 200.000 venduto per euro 50.000). Evidente, allora, nel caso di specie, è il
favor reso dal de cuius nei confronti del successibile/acquirente, sostanziandosi nella somma risparmiata da quest'ultimo all'atto dell'acquisto (150.000 €).
Il contratto in questione , meglio noto come
"negotium mixtum cum donatione", viene inquadrato dalla consolidata giurisprudenza nell'ambito delle
donazioni indirette, ovvero di quei negozi che pur non avendo la "forma" della
donazione tendono a perseguirne i medesimi scopi.
Donazioni indirette: come può tutelarsi il coerede leso
Come può, allora, a fronte di tali attribuzioni, fatte in vita dal de cuius, tutelarsi il coerede/legittimario non beneficiato?
Innanzitutto sarà opportuno verificare, tramite l'ausilio di un professionista, la quota di legittima spettante sull'asse ereditario e confrontarla con la quota di
eredità di cui si è effettivamente beneficiato, ab intestato o per
testamento.
Se la quota di legittima è stata rispettata nulla quaestio.
Al contrario, se la quota di
eredità di cui si è effettivamente beneficiato è inferiore alla quota di legittima, in tal caso si potrà esperire apposita azione di riduzione.
La predetta azione mirerà :
1) ad accertare la natura di
donazione indiretta dell'attribuzione realizzata in vita dal de cuius (
negotium mixtum cum donatione); 2 a ridurre l'anzidetta
donazione (nell'esempio riportato rappresentata da € 150.000).
Il caso della vendita fittizia
L'esempio testé riportato è diverso dal caso in cui si abbia la certezza (in termini probatori) che si sia trattato di una
vendita fittizia, il cui prezzo non è
stato mai incassato dal venditore, che mascherava, in realtà, una
donazione o, peggio ancora, che non trasferiva alcunché all'acquirente (cd. vendite simulate).
Nel primo caso, trattandosi di
simulazione relativa dovrà preventivamente esperirsi apposita azione tesa ad accertare il negozio cd. dissimulato (donazione), chiedendo la nullità di quest'ultimo per difetto di forma o agendo direttamente in riduzione; nel secondo (cd.
simulazione assoluta) caso basterà accertare l'avvenuta
simulazione perché il bene possa essere automaticamente conteggiato nell'asse ereditario.
Avv. Nicola Fiorillo
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