In assenza di ulteriori elementi esterni sui quali fondare lo stato di ebbrezza il conducente va assolto

di Valeria Zeppilli - Se si nutrono dubbi circa il corretto espletamento dell'alcoltest e mancano ulteriori elementi esterni sui quali fondare l'accertamento dello stato di ebbrezza, non è possibile fondare una responsabilità penale sulla base delle risultanze del solo etilometro.

Con questa motivazione, il Tribunale di Modena, con sentenza numero 1214/2017 (qui sotto allegata), ha ritenuto non raggiunta la prova circa l'effettivo stato di alterazione alcolica del conducente/imputato e, così, ha decretato la sua assoluzione dal reato di guida in stato di ebbrezza perché il fatto non sussiste.

La vicenda

Il conducente, difeso dall'Avv. Fabio Bazzani, era stato indagato per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico accertato pari a 2,62 g/l e a 2,53 g/l rispettivamente nel primo e nel secondo accertamento.

Durante il dibattimento, tuttavia, erano emerse diverse prove a discarico, idonee a porre dei seri dubbi circa l'effettivo stato di alterazione alcolica dell'imputato al momento del sinistro.

In particolare, il medico legale escusso quale teste a difesa (Dott.ssa Chiara Mazzacori) aveva rilevato che l'imputato era stato sottoposto al primo test con etilometro a quasi due ore e mezza di distanza dall'incidente e che alla seconda prova, fatta dieci minuti dopo, l'alcolemia era risultata decrescente. Ciò vuol dire che la prima prova rappresentava il picco massimo dell'assorbimento intestinale. Considerando la curva di accrescimento, il medico legale ha quindi ipotizzato che al momento dell'incidente il valore di alcol nel corpo potesse essere, indicativamente e approssimativamente, pari a 1,30 g/l.

Inaffidabilità dell'etilometro

Ma non solo. Nel prosieguo dell'istruttoria era emersa anche la totale inaffidabilità dell'apparecchio utilizzato per eseguire l'Alcoltest.

Dall'analisi del libretto metrologico, infatti, erano emerse diverse anomalie e omissioni circa le verifiche periodiche dell'apparecchio, in alcuni casi omesse, in altri effettuate con ritardo e prive di timbro o del nome dell'incaricato al controllo. Lo strumento, inoltre, era privo di certificazione CE e di omologazione del software e, in passato, era stato sottoposto a riparazione senza che le ragioni del guasto fossero rappresentate sul libretto e senza poi essere sottoposto a una nuova verifica primitiva.

Le risultanze del test, insomma, sono risultate del tutto inaffidabili: su di esse non è possibile basare la condanna del conducente.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Tribunale di Modena testo sentenza numero 1214/2017
Valeria Zeppilli

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