Per il Tribunale di Taranto dall'esperimento del tentativo di mediazione esulano le controversie in cui il Condominio si contrappone a terzi

di Lucia Izzo - La mediazione non si applica alle controversie con cui il Condominio si contrappone a soggetti terzi.


È quanto affermato dal Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in una sentenza del 22 agosto 2017 (qui sotto allegata), che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dal Condominio nei confronti dell'impresa edile che si era occupata de i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.


Nell'opposizione, il Condominio nulla ha denunciato circa la sussistenza del credito azionato, lamentando unicamente il mancato esperimento del tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda proposta in sede monitoria.


Una doglianza corroborata dall'art. 12 del contratto d'appalto, sottoscritto dalle parti, secondo cui, per qualunque controversia derivante dall'esecuzione del contratto, sarebbe dovuto essere competente il foro di Taranto, "previo tentativo obbligatorio previsto ex D.L. n. 28 del 2010".


Tuttavia, precisa il Tribunale pugliese, la materia del contendere non rientrerebbe tra quelle per le quali l'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 prevede il preventivo e obbligatorio esperimento della procedura di mediazione.


Ai sensi della menzionata norma (anche nella formulazione applicabile ratione temporis), prosegue il giudicante, per controversie in materia di condominio si intenderebbero quelle derivanti dalla violazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice civile e degli artt. 61-72 delle disposizioni attuative del codice civile.

Niente mediazione se il Condominio si contrappone all'appaltatore

Ne resterebbero, pertanto, escluse le controversie in cui il condominio venga a contrapporsi a un soggetto terzo, come l'appaltatore nell'ambito di lite insorta a seguito di stipula di un contratto di appalto di lavori condominiali.


Anzi, si legge il sentenza, il comma 4 del citato art. 5, esclude espressamente l'applicabilità del comma 1 (oggi sostituito dal comma 1-bis a seguito di declaratoria di incostituzionalità) ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.


A nulla vale per il Condominio fare leva sulla clausola pattizia, anzi, spiega il Tribunale, anche volendo superare il dettato di legge e sostenere l'obbligatorietà della mediazione, ponendola come condizione di procedibilità in virtù della richiamata disposizione, in considerazione della sostanziale deroga a norme imperative, deve condividersi "l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di merito, secondo cui la clausola contrattuale conciliativa, la quale statuisce l'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione prima di adire l'autorità giudiziaria, è inefficace qualora sia carente dell'espressa sanzione di improcedibilità" come sarebbe nel caso di specie.



Tribunale di Taranto, sent. 22 agosto 2017

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