Termini e decadenze, la modifica della disciplina nel tempo

Avv. Giampaolo Morini - La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha introdotto nell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35-bis, la seguente disposizione: a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Bisogna tuttavia fare attenzione, quando si parla di sanzioni amministrative e non confondere quelle irrogate dalla Polizia Municipale, soggetta al richiamato comma 35-bis, da quelle irrogate da Polizia Stradale, Provinciale e carabinieri a cui si applica il codice della strada.

Termine di decadenza: disciplina precedente valida sino al 10 agosto 2005

Sino al 10 agosto 2005, il termine di decadenza della Pubblica Amministrazione dal diritto di formare i ruoli esecutivi dei crediti derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative è stabilito dall'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973 numero 602 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento sia divenuto definitivo (Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 5-ter, lettera a), numero 1), del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni in Legge 31 luglio 2005, n. 156.): fu l'articolo 6 del Decreto Legislativo
26 febbraio 1999 numero 46 ad aver sancito l'applicabilità del disposto dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 602 ai crediti non tributari. in definitiva, l'accertamento di un illecito stradale diviene definitivo decorsi i termini di impugnativa prefettizia (60gg) o giurisdizionale (30gg), senza che una delle stesse sia stata esperita oppure sia intervenuta una ordinanza ingiunzione prefettizia non impugnata ovvero sentenza passata in giudicato.

E' quanto è previsto dall'articolo 126 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (Codice della Strada).

La giurisprudenza in materia ha già precisato che l'avvenuta proposizione del ricorso dinanzi al giudice di pace avverso il verbale di contestazione (cfr. TAR Emilia - Romagna, Bologna, Sez. I, 19 novembre 2004 n. 3753) o anche la sola pendenza dei termini per l'esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi (cfr. TAR Liguria, Sez. II, 30 luglio 2004 n. 1126), privando la "contestazione" della necessaria definitività, costituiscono circostanze di per sé ostative al perfezionarsi della decurtazione del punteggio, e quindi anche all'eventuale revisione della patente[1].

Si ricorda che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza numero 107 del 01 aprile 2003, stabilì che la trasmissione dei crediti da far valere esecutivamente dall'ente impositore all'ente riscossore non interrompe il decorso dei termini prescrizionali in quanto attività non conoscibile dal contribuente interessato.

Decadenza sanzioni violazione codice della strada derivante dalla ritardata notifica

Tutte le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada hanno il termine di decadenza di 90 giorni, dall'accertamento dell'infrazione, termine diverso da quello in cui la violazione è stata commessa.

Si prenda in considerazione, il caso della violazione del limite di velocità: l'accertamento avviene in tempi successivi a quelli in cui la violazione è stata commessa; ebbene il dies a quo decorre dall'accertamento ed il termine si compie con la data dell'invio della notifica e non della ricezione trattandosi, per l'appunto di atto non recettizio.

Avv. Giampaolo Morini

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[1] Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, terza sezione, numero 1188 del 12 maggio 2006;Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Lecce, prima sezione, numero 3736 del 20 aprile 2005; Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, numero 3753 del 19 novembre 2004; Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, seconda sezione, numero 1126 del 30 luglio 2004.


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